Non è calunnia se le accuse rivolte sono almeno in parte vere

Una signora querelava il suo ex compagno per il delitto di maltrattamenti in famiglia con l’aggravante dell’averlo commesso in presenza della loro figlia minore poiché lui, spesso in collera, l’aveva più volte aggredita sia fisicamente che verbalmente, minacciandola addirittura di morte.

Tuttavia il procedimento penale scaturito dalla querela presentata dalla donna veniva archiviato per insufficienza e contraddittorietà delle prove.

Mosso da un sentimento di rivalsa, l’uomo decideva quindi di denunciare la ex compagna per calunnia, poiché – in tesi del denunciante – i fatti narrati erano del tutto falsi e di tale falsità la donna sarebbe stata pienamente consapevole.

Il Tribunale penale di Rovigo accoglieva però la tesi dell’avvocato Gianluca Ballo – socio cofondatore unitamente all’avvocato Alessandro Luciano dell’omonimo studio legale che rilevava come i fatti riportati dalla donna, seppur non sufficienti ad integrare il delitto di maltrattamenti, considerato il quadro di elevata conflittualità familiare, non potevano comunque essere ritenuti falsi.

Le condotte attribuite all’uomo, infatti, erano state effettivamente perpetrate, anche se giudicate di portata offensiva tale da non essere penalmente rilevanti.

Le registrazioni delle affermazioni mortificanti dell’uomo bastavano, dunque, al Tribunale di Rovigo per ritenere che quanto riportato dall’imputata non fosse stato riferito nella consapevolezza dell’innocenza dell’ex compagno, determinando conseguentemente la sua assoluzione perché il fatto non sussiste.

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