Addebito della separazione anche con plausibili sospetti di infedeltà

Un tradimento reso pubblico ed anche solo millantato può comportare l’addebito della separazione, in quanto lede la dignità e la reputazione del coniuge offeso.

La violazione dell’obbligo della fedeltà è causa di addebito della separazione anche quando la relazione intrattenuta dal coniuge con terzi sia idonea a far insorgere plausibili sospetti di infedeltà.

La pronuncia di addebito della separazione ha rilevanti conseguenze sul piano patrimoniale in quanto ad essa seguono la condanna alle spese legali a carico della parte soccombente, la perdita del diritto all’assegno di mantenimento e la perdita dei diritti successori verso il coniuge al quale non sia stata addebitata la separazione.

Inoltre, il coniuge a cui non sia stata addebitata la separazione ha la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa della violazione dei doveri nascenti da matrimonio, in quanto tali violazioni possono essere fonte di una responsabilità anche extracontrattuale.

La giurisprudenza sia di merito che di legittimità è orientata, infatti, nel riconoscere che la relazione con estranei che dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà rende addebitabile la separazione, quando comporti offesa alla dignità ed all’onore del coniuge, che se non si sostanzia in un vero e proprio tradimento (cfr. Cass. Ordinanza n. 1136/2020; Trib. Trieste n. 307/2011).

Si tratta di pronunce molto interessanti in quanto rendono meno gravoso l’onere di prova a carico del coniuge tradito, il quale può ottenere l’addebito della separazione a carico dell’altro coniuge pur non fornendo la prova gravosa dell’adulterio, senza dovere dimostrare quindi l’avvenuto tradimento ma dovrà semplicemente provare che la notizia del rapporto extraconiugale sia stata diffusa e resa nota alla collettività in danno della propria reputazione e dignità.

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