Azione revocatoria a tutela del credito del professionista nei confronti dell’ex cliente nulla tenente che non paga i compensi

Il caso che ci riguarda è l’azione revocatoria proposta da un avvocato, assistito dall’Avv. Alessandro Luciano – socio cofondatore insieme all’Avv. Gianluca Ballo dell’omonimo Studio Legale Luciano|Ballo & Associati, che vantava un ingente credito professionale nei confronti di una sua ex cliente.

Nonostante innumerevoli solleciti di pagamento, il professionista chiedeva e otteneva un decreto ingiuntivo in forza del quale otteneva anche l’assegnazione del quinto dello stipendio della cliente debitrice, soddisfando però solo in minima parte il proprio credito.

Dalla ricerca dei beni della debitrice, accertava che il suo patrimonio risultava inconsistente. Accertava altresì che recentemente la giovane figlia della debitrice, a sua volta disoccupata e nulla tenente, aveva acquistato un immobile il cui mutuo veniva però corrisposto interamente dalla madre. La figlia di fatto ne risultava soltanto formalmente proprietaria, poiché sostanzialmente era la madre a pagarne mensilmente le rate del mutuo.

In considerazione del consistente credito vantato dall’avvocato verso la ex cliente, della sua anteriorità rispetto all’acquisto dell’immobile e del danno arrecato al professionista – che vedeva diminuire significativamente le possibilità di recuperare il proprio credito – il Tribunale di Rovigo con sentenza del 27/03/2025 accertava la sussistenza delle condizioni dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. esperita dall’Avv. Luciano socio cofondatore insieme all’Avv. Gianluca Ballo dell’omonimo Studio Legale Luciano|Ballo & Associati.

In particolare, risultavano provati sia l’eventus damni, inteso come pregiudizio al credito del professionista che si era visto privato della possibilità di recuperare il proprio credito, sia l’elemento soggettivo della scientia damni, ossia la consapevolezza in capo sia alla ex cliente che alla figlia – da considerarsi quale terzo che, acquistando a titolo gratuito, partecipa dolosamente alla riduzione del patrimonio – che l’atto dispositivo avrebbe compromesso la garanzia patrimoniale rendendo più incerta la possibilità del recupero coattivo creditorio.

Dunque, il Giudice rodigino dichiarava l’inefficacia nei confronti del creditore dell’atto di compravendita posto in essere dalla ex cliente e la condannava, solidalmente con la figlia altrettanto convenuta, al pagamento delle spese di lite, con conseguente possibilità per il professionista di recuperare integralmente il proprio credito (si rimanda, per un più approfondito esame delle questioni trattate, alla sentenza allegata).

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