Esplicitazione del compenso pattuito con il cliente nella prestazione d’opera intellettuale

Un avvocato prestava assistenza stragiudiziale ad un cliente che aveva ricevuto una richiesta di risarcimento da parte di un fornitore, il quale lamentava l’utilizzo illegittimo – in violazione della normativa sul diritto d’autore – di una licenza che era stata invece regolarmente acquistata.

Al termine del colloquio, a sugellare il contratto d’opera intellettuale concluso fra le parti, l’avvocato presentava al cliente un preventivo di spesa per la sua assistenza legale, che veniva accettato e sottoscritto da quest’ultimo.

Dopo l’efficace intervento dell’avvocato, in ragione del quale il fornitore desisteva da ogni ulteriore rivendicazione, il cliente rifiutava di corrispondere una parte dei compensi spettanti al professionista incaricato di difenderlo, come espressamente indicata nel preventivo, revocando così in dubbio il consenso che era stato espresso per iscritto.

L’avvocato creditore si rivolgeva quindi all’avvocato Gianluca Ballo socio cofondatore assieme all’avvocato Alessandro Luciano dell’omonimo studio legale – per farsi assistere nella vertenza contro l’ormai ex cliente per il recupero dei compensi professionali maturati.

Radicata la causa civile, il Giudice di Pace di Padova, nella cui competenza rientrava il credito vantato dall’avvocato, accoglieva le tesi difensive del ricorrente, ritenendo che egli avesse fornito la prova sia dell’avvenuta stipulazione del contratto d’opera intellettuale con il cliente e sia dell’esatta esplicitazione della misura del compenso pattuito, nel rispetto del principio di trasparenza previsto dall’art. 13, comma 5 °, della Legge n. 247/2012.

Il Giudice di Pace evidenziava infatti che la gerarchia prevista dall’art. 2233 c.c. in materia di compenso nel contratto di prestazione d’opera intellettuale (quindi non soltanto il corrispettivo spettante all’avvocato, ma ad ogni altro libero professionista) privilegia – tra i vari criteri di determinazione – l’accordo liberamente concluso tra le parti.

L’ex cliente debitore veniva dunque condannato al pagamento del compenso pattuito in favore dell’avvocato, oltre alle spese di lite dallo stesso sostenute per il recupero giudiziale del credito.

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