La sentenza oggetto di questo approfondimento riguarda il frequente caso di persone che, dopo la conclusione di una relazione sentimentale, continuano a tenersi in contatto creando una vera e propria relazione tossica, che spesso culmina in denunce querele per molestie e atti persecutori.

Nel caso che ci occupa, un uomo era stato querelato dalla ex compagna per asserite molestie perché, dopo il termine della loro breve relazione, l’aveva riempita di messaggi e telefonate per qualche mese e si appostava nei pressi dell’abitazione della ex campagna, arrecandole apparentemente un forte turbamento.

Durante il controesame della presunta persona offesa, parte civile costituita, da parte del difensore dell’imputato avvocato Gianluca Ballo – socio cofondatore unitamente all’avvocato Alessandro Luciano dello Studio Legale Luciano | Ballo & Associati – la stessa ammetteva di avere contattato personalmente l’imputato più volte e addirittura di avere desiderato di incontrarlo.

Se l’elemento oggettivo del reato, ossia gli innumerevoli messaggi, gli appostamenti sotto casa, risultavano essere stati accertati, non era però stato provato l’elemento soggettivo del reato di molestie, ossia la petulanza dell’uomo nel voler arrecare disturbo alla vittima.

Stante l’intensità dei contatti reciproci tra le parti, il Tribunale di Rovigo non poteva accertare in capo unicamente all’imputato l’esistenza della volontà e consapevolezza di arrecare disturbo alla persona offesa, pronunciando così una sentenza di assoluzione perché il fatto, pur sussistente, non costituisce reato.

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