Il coniuge che abbandona il proprio paese natale per trasferirsi in Italia e dedicarsi alla famiglia ha diritto all’assegno di divorzio

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È quanto ha stabilito la sesta sezione civile della Corte di Cassazione con sentenza n.765 depositata il 16 gennaio 2020.

La vicenda vede il coniuge proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Venezia che confermava quanto statuito dal giudice di prime cure riconoscendo in favore della moglie un assegno divorzile di importo pari a € 350,00 mensili, oltre al mantenimento ordinario per il figlio minore di € 850,00 e la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 70%.

La Corte, dichiarati infondati entrambi i motivi di gravame, chiarisce che all’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo- compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.

In particolare la Corte, tenuto conto dell’attività lavorativa svolta dalle parti in costanza di matrimonio, tiene in debita considerazione che la moglie si trasferiva dalla sua patria (il Perù) nel 1999 in Italia insieme al marito, dedicandosi alla famiglia nei primi anni del matrimonio.

Attesa la funzione sia assistenziale che perequativo compensativa dell’assegno divorzile e considerato il caso di specie, la Corte, pertanto, rigetta il ricorso confermando quanto pronunciato dalla Corte Territoriale.

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