Il Giudice può prescrivere ai genitori un percorso di sostegno della genitorialità quando vi sono condotte che pongono il figlio minore al centro del conflitto o che impediscono l’accesso all’altro genitore nei procedimenti di separazione e divorzio

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Si ritiene particolarmente interessante evidenziare  la questione che riguarda la possibilità per il Giudice che si occupa di separazioni e divorzi di imporre ai genitori una terapia familiare.

Della questione se ne è occupata la Corte di Strasburgo in un procedimento nel quale l’Italia è stata sanzionata per la violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Nella specie, la Corte di Strasburgo ha evidenziato che una mancanza di collaborazione tra genitori separati non solleva le autorità procedenti dall’adozione di ogni mezzo idoneo alla conservazione del legame familiare. Nella pronuncia Piazzi contro Italia della Corte di Strasburgo, infatti, si legge che “nel corso del procedimento sono state poste in essere dal Tribunale misure stereotipate, lasciando che si consolidasse una situazione di fatto generata dalla inosservanza delle decisioni giudiziarie” (vedi anche sentenza Corte Europea dei diritti Bondavalli contro Italia).

Su tale questione è intervenuta anche la Corte di Cassazione, la quale ha avuto occasione di precisare che la prescrizione ai genitori di sottoporsi ad un percorso psicoterapeutico individuale o ad un percorso di sostegno da seguire insieme è lesivo del diritto alla libertà personale costituzionalmente garantito e alla disposizione che vieta l’imposizione di trattamenti sanitari obbligatori (cfr. Cass. Civile sezione I 01 luglio 2015 n. 13506).

Tuttavia si deve ritenere che la libertà di autodeterminazione e di scelta avente ad oggetto la propria salute debba essere contemperata e bilanciata ad analogo diritto di rango costituzionale ad una sana evoluzione pisico-fisica che deve essere riconosciuto al minore.

In presenza di atteggiamenti da parte dei genitori (denunce penali destituite di fondamento, comportamento di adesione formale ma di fatto ostruzionistico dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria che prevedono la possibilità per i figli minori di avere accesso all’altro genitore) che incidono sulla evoluzione fisico-psichica dei minori – ostaggi della incapacità dei genitori di adempiere in maniera matura e consapevole al proprio ruolo genitoriale – il Giudice deve procedere ad un bilanciamento di contrapposti diritti aventi pari rango costituzionale.

Va evidenziato, infatti, che l’eventuale prescrizione ai genitori di un percorso terapeutico presso una struttura pubblica o operatori privati non comporterebbe conseguenze negative sullo stato di salute degli stessi, ma la più un recupero della propria dimensione genitoriale, mentre una mancata adesione ad un percorso di supporto della genitorialità comporterebbe un sicuro aggravio della situazione pregiudizievole in cui versano i figli minori che potrebbe divenire irreversibile.

Molto spesso, infatti, i Servizi Sociali evidenziano nelle loro relazioni come sia impossibile una effettiva tutela dei minori – sottoposti da molteplici anni a valutazioni ed approfondimenti – quando il problema è determinato dalle condotte dei genitori e dalla loro incidenza negativa sui minori stessi.

Il Giudice, pertanto, in caso di mancata attivazione del percorso di sostegno della genitorialità e del persistere di condotte che pongono i figli al centro del conflitto o comunque che impediscono l’accesso all’altro genitore potrà valutare tali comportamenti ai fini della capacità genitoriale.

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