Il reato di guida in stato di ebbrezza del conducente può essere provato anche mediante il prelievo del sangue effettuato per scopi terapeutici

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La guida in stato di ebbrezza del conducente uscito fuori strada può essere dimostrata anche solo mediante prelievo del sangue effettuato a scopi terapeutici, a seguito del ricovero ospedaliero resosi necessario a seguito dell’incidente.

A stabilirlo è la sezione feriale penale della Corte di Cassazione con la recente sentenza numero 39811/2017, respingendo il ricorso di un automobilista condannato per essersi messo alla guida ubriaco.

Secondo i Giudici, in altre parole, quando l’accertamento del tasso alcolemico si evince dai risultati del prelievo ematico effettuato a seguito di ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica, è irrilevante l’eventuale mancanza di consenso dell’imputato. Viceversa il  soggetto può opporre il rifiuto al prelievo ematico nel caso in cui questo sia unicamente finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, trattandosi di un esame invasivo che viola i diritti della persona.

La dimostrazione della guida in stato di ebrezza non necessita, infatti, di particolari garanzie tecniche o procedurali e le analisi del sangue possono essere suffragate anche dalla ricostruzione della dinamica dell’incidente nel quale il conducente ubriaco è rimasto coinvolto.

L’automobilista, al fine di ribaltare la condanna inflittagli dal giudice del merito, aveva eccepito con ricorso in Cassazione di non essere stato avvertito – ai sensi dell’art. 356 c.p.p. e dell’art. 114 disp. att. c.p.p. – della facoltà di essere assistito da un legale prima di essere sottoposto a prelievo ematico e che non era stato dimostrato che l’esame del sangue fosse stato condotto nel rispetto di precisi protocolli sanitari.

Per la Corte, tuttavia, tali argomentazioni non sono fondate in quanto deve ritenersi che il prelievo di sangue che i sanitari compiono autonomamente in esecuzione di protocolli ordinari di pronto soccorso, non si configura come un atto di polizia giudiziaria indifferibile e urgente se mancano indizi di reità a carico del soggetto coinvolto nel sinistro stradale e, quindi, non necessita dell’avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un legale né richiede un indispensabile consenso preventivo (cfr. Cass. pen. sez. F, n. 52877 del 25/08/2016).

Ne segue che, in presenza dei presupposti di fatto (coinvolgimento del conducente in un incidente stradale e sua sottoposizione a cure mediche da parte della struttura sanitaria), l’accertamento del tasso alcolemico, è utilizzabile ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’interessato, indipendentemente dal consenso che costui abbia o meno prestato all’effettuazione dell’accertamento stesso. Né, nella specie, risulta che egli abbia manifestato il proprio dissenso (cfr. Cass. pen. sez. VI, n. 43894 del 13/09/2016; Cass. pen.  sez. IV, n. 46386 del 23 ottobre 2015; Cass. pen. sez. IV n. 6786 del 23 gennaio 2014). In tale caso, poiché l’acquisizione del risultato dell’accertamento ematico è previsto ex lege, non è affatto necessario, a tutela del diritto di difesa, che l’interessato venga avvertito della facoltà di nomina di un difensore (cfr. Cass. pen. sez. 4, n. 4363 del 25/01/2015).

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