Il riconoscimento dell’assegno divorzile non risulta più ancorato al parametro del c.d. tenore di vita in costanza di matrimonio bensì al nuovo criterio della non autosufficienza economica del coniuge richiedente l’assegno

  1. Home
  2. Diritto di Famiglia
  3. Il riconoscimento dell’assegno divorzile non risulta più ancorato al parametro del c.d. tenore di vita in costanza di matrimonio bensì al nuovo criterio della non autosufficienza economica del coniuge richiedente l’assegno

Si ritiene importante ed utile segnalare una significativa sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ. I sezione civile n. 11504/2017) con la quale viene superato il precedente consolidato orientamento giurisprudenziale che collegava la quantificazione dell’assegno di divorzio al parametro del tenore di vita matrimoniale, indicando come nuovo parametro per il riconoscimento dell’assegno – avente natura assistenziale – l’indipendenza o autosufficienza economica dell’ex coniuge che lo richiede.

I principi di diritto ai quali si dovrà uniformare il Giudice del divorzio in seguito all’emissione della predetta storica sentenza della Corte di Cassazione sono i seguenti:

1) nella fase preliminare di accertamento dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile (c.d. fase dell’an debeatur) il giudice del divorzio deve verificare se il coniuge richiedente l’assegno è riuscito a provare di essere sprovvisto di mezzi adeguati o comunque di non essere in grado di procurarseli per ragioni oggettive con esclusivo riferimento al criterio dell’indipendenza o autosufficienza economica dello stesso che si può desumere con i seguenti indici:

a) possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari tenuto conto di tutti gli oneri “imposti” e del costo della vita nel luogo di residenza dell’ex coniuge richiedente;

b) delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo;

c) della stabile disponibilità di una casa di abitazione.

2) nella fase successiva della quantificazione in concreto dell’assegno di divorzio (c.d. fase del quantum debeatur) il giudice del divorzio tiene conto dei seguenti elementi indicati dalla Legge sul Divorzio:

a) condizione dei coniugi;

b) ragioni della decisione;

c) contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune;

d) reddito di entrambi i coniugi;

e) valutazione di tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio.

Dall’esame dei nuovi principi di diritto formulati in materia di riconoscimento e quantificazione dell’assegno di divorzio risulta, pertanto, superato il criterio del c.d. tenore di vita analogo a quello avuto durante la vita matrimoniale dei coniugi ancorato ad una visione ormai superata del consorzio matrimoniale.

Infatti, il parametro del tenore di vita – se applicato anche alla fase del riconoscimento dell’assegno divorzile –  collide radicalmente con la natura stessa dell’istituto del divorzio e con i suoi effetti giuridici; con la sentenza di divorzio il rapporto matrimoniale si estingue sul piano non solo personale ma anche economico-patrimoniale – a differenza di quanto accade con la separazione personale, che lascia in vigore, seppure in forma attenuata, gli obblighi coniugali – sicché ogni riferimento a tale rapporto finisce illegittimamente con il ripristinarlo sia pure limitatamente alla dimensione economica del tenore di vita matrimoniale ivi condotto – in una indebita prospettiva di “ultrattività” del vincolo matrimoniale.

L’avv. Alessandro Luciano ha concesso una intervista di circa 50 minuti in data 16/05/2017 alla rete TV7 Triveneta in occasione della trasmisione “TV7 con voi”, durante la quale ha commentato l’innovativa sentenza della Corte di Cassazione in materia di assegno divorzile, cogliendo l’occasione per paralare in generale di tutela legale in materia di separazione e divorzi e di mediazione familiare.

Menu