Il Tribunale assolve l’imprenditore dal reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare per mancanza del dolo
Dopo pochi anni di matrimonio durante i quali la moglie aveva spontaneamente scelto di aiutare il marito nella sua fruttuosa attività imprenditoriale, i due decidevano di separarsi. Non appena la relazione iniziava ad incrinarsi, furbescamente la signora trasferiva circa 400.000 euro su conti a lei intestati, togliendoli dalla disponibilità del marito. Con la sentenza di divorzio, il Tribunale stabiliva che l’imprenditore avrebbe dovuto corrisponderle un assegno di separazione pari a €. 3.000 mensili; tuttavia egli decideva di non osservare più tale obbligo non appena veniva a conoscenza della transazione effettuata dalla ex moglie.
Lei allora, che nel frattempo con il denaro di cui si era appropriata iniziava una nuova carriera professionale, convinta di avere diritto a quegli assegni non versati in suo favore per circa due anni, denunciava l’uomo per il mancato versamento degli assegni mensili che la sentenza di separazione aveva sancito. Imputato per il reato ex art. 570 bis c.p. – Violazione degli obblighi di assistenza familiare – e richiesta dal Pm la condanna alla pena di mesi 3 di reclusione data la natura alimentare dell’assegno non corrisposto, l’imprenditore si faceva assistere dagli Avvocati Gianluca Ballo e Alessandro Luciano – soci fondatori dello Studio Luciano|Ballo & Associati – i quali basavano la strategia difensiva sugli elementi del breve periodo di mancato adempimento e sulla scelta compensativa operata dall’imprenditore, il quale non aveva più corrisposto l’assegno mensile dato che la ex moglie era pienamente autosufficiente, ed essendo creditore nei suoi confronti di una molto più ingente somma dato il trasferimento delle centinaia di migliaia di euro effettuato dalla signora a sua insaputa, tale da compensare interamente e oltre gli assegni dovuti.
Il Tribunale di Pordenone considerava con favore l’iniziativa dell’uomo che riteneva ragionevolmente di nulla dovere più alla ex moglie, la quale comunque mai aveva difettato dei mezzi di sostentamento, pertanto riteneva la sua omissione temporale di lieve entità tale da poter escludere la certezza della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, ossia la condotta dolosa contraria all’ordine e alla morale della famiglia. L’inadempimento dell’uomo era dunque considerabile solo sul piano formale in quanto non aveva versato mensilmente l’importo statuito dal provvedimento del giudice civile, laddove sostanzialmente la signora si era arricchita a suo tempo indebitamente.
Il meticoloso lavoro degli Avvocati Ballo e Luciano volto a smontare il capo di imputazione in ogni suo elemento soggettivo e oggettivo, veniva infine premiato dalla sentenza di assoluzione perché il reato non costituiva reato, in quanto non provata oltre ogni ragionevole dubbio la sussistenza dell’elemento soggettivo.
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