In caso di ricorso dei nonni per mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni prevale l’interesse dei nipoti a condurre una esistenza serena ed a crescere in modo sano ed equilibrato

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Il nuovo articolo 317-bis del codice civile che disciplina i rapporti dei nipoti minorenni con i nonni è stato interpretato in modo più restrittivo dal Tribunale di Venezia (cfr. decreto Tribunale di Venezia del 07/11/2016), poiché riguardo ad un ricorso presentato dai nonni materni per veder loro riconosciuto il diritto di frequentare la propria nipote, che era ostacolato dal padre della minore, il Tribunale ha stabilito che l’azione in giudizio degli ascendenti rientra nell’alveo dei procedimenti  per accertare la condotta pregiudizievole dei genitori nei confronti dei figli ex art. 333 c.c..

In altri termini, il diritto dei nonni, in tanto merita tutela in quanto la mancata significativa relazione con essi, sia effettivamente, concretamente e realmente pregiudizievole per il minore ed imponga pertanto di addivenire ad una limitazione delle responsabilità dei genitori.

Il ricorso dei nonni, nel caso esaminato dal Tribunale di Venezia, è stato rigettato poiché la loro azione in giudizio, in ultima analisi, non può che trovare origine nella piena realizzazione dell’interesse del minore a mantenere rapporti significativi con gli ascendenti tanto che, qualora la frequentazione con gli ascendenti non risponda a detto interesse, il ricorso dei nonni va rigettato.

Si tratta, pertanto, quanto ai nonni di un diritto che soccombe senz’altro rispetto a quello del minore a condurre un’esistenza serena e a crescere in maniera sana ed equilibrata. Inoltre, si legge sempre nelle motivazioni del decreto dei giudici veneziani, lo stesso testo dell’articolo 317 bis c.c. impone al giudice, al comma 2, l’adozione dei provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore e non quelli più idonei a soddisfare le esigenze degli ascendenti.

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