La madre debitrice che dona soldi alla figlia nullatenente per l’acquisto di un immobile compie un atto in frode al creditore che può essere revocato

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L’Avv. Alessandro Luciano – socio cofondatore insieme all’Avv. Gianluca Ballo dell’omonimo Studio Legale Luciano|Ballo & Associati – assisteva recentemente un collega esercente la medesima professione, intentando una causa avverso una ex cliente che rifiutava di pagare gli onorari per le numerose attività professionali per lei espletate.

Dopo un’approfondita ricerca dei beni, emergeva una anomala operazione finanziaria. La signora risultava infatti nulla tenente, ma nel frattempo, la figlia studentessa poco più che maggiorenne e disoccupata, figurava come intestataria di un immobile acquistato successivamente al sorgere del credito vantato dal creditore. Nonostante le rate del mutuo acceso per tale acquisto obbligassero in pari misura madre e figlia, era chiaro che concretamente se ne facesse carico esclusivamente la madre.

L’Avv. Luciano decideva dunque di ricorrere in giudizio esercitando un’azione revocatoria a tutela del buon diritto del suo assistito, ai fini di rendere a lui non opponibile l’acquisto dell’immobile effettuato dalla debitrice e poter recuperare il credito professionale.

La ricostruzione dell’atto dispositivo prospettata dal legale convinceva il Tribunale di Rovigo, il quale con sentenza del 27/03/2025 accoglieva la tesi del ricorrente secondo la quale l’operazione svolta dalla debitrice rientrasse nella fattispecie della donazione indiretta, ossia un negozio con il quale si arricchisce gratuitamente il beneficiario, sicché l’intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del caso concreto.

Il Giudice rodigino condivideva quindi un recente indirizzo della Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale può essere oggetto di azione revocatoria la donazione indiretta che il debitore abbia compiuto in favore degli acquirenti di un bene da un terzo, fornendogli il denaro per la relativa compravendita. Dunque, la revoca colpisce l’effetto frutto della donazione indiretta, ossia l’acquisto immobiliare, che diviene inefficace nei confronti del creditore.

L’eventus damni, presupposto necessario per esperire l’azione ex art. 2901 c.c., risultava quindi provato dall’attore in quanto l’atto dispositivo compiuto dalla debitrice aveva modificato quantitativamente il suo patrimonio, con l’intenzione di pregiudicare il soddisfacimento della pretesa creditoria.

Alla luce di ciò, il Giudice adito pronunciava l’inefficacia nei confronti del creditore ricorrente della donazione indiretta e, dunque, del contratto di compravendita stipulato dalla debitrice (si rimanda, per un più approfondito esame delle questioni trattate, alla sentenza allegata).

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