Un giovane meccanico veniva tratto a giudizio perché accusato di aver rubato la carta carburante di un cliente in occasione della manutenzione annuale di un’autovettura aziendale e di averla quindi utilizzata nei giorni successivi per effettuare rifornimenti di benzina per circa € 800,00.

Sentito dalla Polizia Giudiziaria, un ex collega dell’imputato aveva riferito che in passato gli era capitato di accompagnarlo al distributore vicino e che, in detta occasione, egli avrebbe pagato il rifornimento con una carta trovata in una delle auto dei clienti dell’officina.

Oltre alla scarsa attendibilità di tali dichiarazioni (poiché non riferite al fatto per cui si stava procedendo, bensì ad un non meglio circostanziato episodio simile accaduto precedentemente) emergeva che nell’officina ove era avvenuto il furto molti membri del personale avessero accesso alle auto dei clienti e che, dunque, non poteva esservi certezza che fosse stato proprio l’imputato a rubare la carta carburante.

Inoltre, nessun riscontro oggettivo riconduceva l’imputato ai numerosi rifornimenti di carburante effettuati e pagati con la carta rubata, non essendo stato identificato l’utente della pompa né colto in flagranza a causa dell’assenza di telecamere.

Il difensore avv. Alessandro Luciano – socio cofondatore unitamente all’avv. Gianluca Ballo dell’omonimo studio legale – concentrava la propria linea difensiva proprio sul fatto che il quadro indiziario si presentava chiaramente insufficiente a provare oltre ogni ragionevole dubbio che l’imputato avesse tenuto le condotte di cui al capo d’imputazione e chiedeva quindi che egli fosse necessariamente assolto.

L’imputato veniva dunque assolto con formula piena per non aver commesso il fatto.

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