L’assegno di mantenimento dei figli minorenni: funzione e quantificazione

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Tutti i figli hanno il diritto al mantenimento da parte dei propri genitori sino all’autosufficienza economica.

L’ordinamento tutela, infatti, l’interesse morale e materiale della prole, così come confermato da consolidata e maggioritaria giurisprudenza (Cass. civ. 758/2012; Cass. civ. 15556/2011).

Il versamento dell’assegno rappresenta una modalità indiretta di mantenimento attraverso il quale, in presenza di separazione personale dei coniugi, il genitore non collocatario continuerà ad assicurare tale diritto concorrendo con il genitore affidatario alle spese necessarie alla crescita della prole al fine di garantire il medesimo tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori.

Non è previsto un criterio fisso attraverso il quale calcolare una quota determinata da destinarsi al mantenimento. L’art. 337 ter comma 4 c.c. individua, tuttavia, dei parametri di riferimento, disponendo che la misura del versamento sia stabilita dal giudice in proporzione al reddito e al patrimonio mobiliare e immobiliare dell’obbligato (Cass. Civ. 9915/2007). Il calcolo si basa su le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

In particolare, circa le attuali esigenze del figlio, le parti dovranno provare l’effettività di tali necessità, attraverso una dettagliata descrizione dell’età e della quotidianità del minore.

Il diritto al mantenimento non è oggetto di rinuncia, in altre parole nessun genitore potrà esservi dispensato.

L’assegno non ottempera al solo obbligo alimentare ma si estende ad una molteplicità di aspetti, scolastico, sanitario e abitativo, tutti funzionali a rispondere alle esigenze di cura ed educazione quotidiane dei figli in fase di crescita. A tal proposito, giova ricordare che, la prole presenta esigenze che, per rilevanza e imprevedibilità, non possono essere incluse in via forfettaria nell’assegno ordinario di mantenimento. Si tratta delle spese straordinarie, di carattere medico, sportivo e scolastico, suddivise in necessarie e non necessarie e regolate da Protocolli sottoscritti tra i Tribunali e i Consigli dell’Ordine, cui ciascun genitore in misura pari al 50% dovrà far fronte oltre al mantenimento ordinario.

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