L’ipoteca trascritta sull’immobile dalla debitrice non preclude l’azione revocatoria per la tutela del creditore
Una cliente insolvente, al fine di non corrispondere gli onorari al legale che l’aveva assistita nel corso delle tortuose vicende processuali in cui era coinvolta, effettuava una serie di operazioni finanziarie per rendere il proprio patrimonio inconsistente.
L’Avv. Alessandro Luciano – socio cofondatore insieme all’Avv. Gianluca Ballo dell’omonimo Studio Legale Luciano|Ballo & Associati – veniva incaricato dal collega di agire in giudizio per il recupero del credito. Dopo una ricerca dei beni della debitrice, emergeva che ella aveva acquistato un immobile intestandolo alla figlia nulla tenente, pagandone mensilmente le rate del mutuo concesso dalla Banca, la quale aveva costituito un’ipoteca di primo grado a garanzia del credito vantato nei loro confronti. Certo che il denaro per il pagamento dell’immobile provenisse esclusivamente dal patrimonio della debitrice e che questa stesse cercando di eludere il creditore, l’Avv. Luciano conveniva in giudizio la signora esperendo un’azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
La convenuta sosteneva che l’azione esecutiva promossa dal creditore sarebbe stata infruttuosa proprio per il vincolo ipotecario gravante sull’immobile.
Non era di questo avviso il Tribunale di Rovigo, che richiamava il principio per cui l’azione revocatoria opera a tutela dell’effettività della responsabilità patrimoniale debitoria, senza produrre effetti restitutori bensì determinando solo l’inefficacia dell’atto dispositivo revocato e l’assoggettamento del bene all’esecuzione forzata. Quindi, l’iscrizione dell’ipoteca sull’immobile acquistato con l’atto oggetto di revoca non escludeva il pregiudizio al creditore chirografario, costituendo ciò l’eventus damni che ne è presupposto essenziale ai sensi dell’art. 2901 c.c.
Peraltro, la garanzia ipotecaria si sarebbe ridimensionata nel tempo a fronte del pagamento delle rate del mutuo.
Il Giudice adito accoglieva infine con sentenza del 27/03/2025 l’actio Pauliana del ricorrente, ritenendo l’atto dispositivo effettuato dalla debitrice idoneo a diminuire la garanzia patrimoniale e a pregiudicare così il soddisfacimento del suo credito professionale legittimamente vantato (si rimanda, per un più approfondito esame delle questioni trattate, alla sentenza allegata).
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