Nella quantificazione dell’assegno di divorzio conta anche il sacrificio del coniuge che ha rinunciato agli studi universitari per occuparsi della famiglia

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Nel quantificare l’assegno divorzile con funzione assistenziale e perequativa occorre valutare anche l’apporto alla formazione del patrimonio comune dato dal coniuge richiedente l’assegno.

La Cassazione con ordinanza n. 31359/2019 accoglie i motivi del ricorso di una ex moglie in cui evidenzia il mancato esame e valutazione da parte della Corte di merito della diversa situazione economica delle parti e del fatto che la stessa abbia rinunciato agli studi universitari per occuparsi della figlia minore. La Corte, rilevando la violazione di un importante principio sancito dalle SU n. 18287/2018, che nel quantificare l’assegno di divorzio, avente funzione perequativa e assistenziale, il Giudice deve tenere conto anche del contributo apportato dal richiedente alla conduzione familiare e al patrimonio comune.

In effetti la Corte d’Appello non ha comparato i redditi dei coniugi, violando così un importante principio sancito dalle Sezioni Unite n. 18287/2018 che riconosce all’assegno di divorzio una funzione assistenziale e perequativa, disponendo a tale fine che “il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto”.

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