Non può essere riconosciuto l’assegno divorzile alla moglie se non sono provati i guadagni del marito, sebbene percepiti in modo irregolare

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Non può essere riconosciuto l’assegno divorzile alla moglie se non sono provati i guadagni del marito, sebbene percepiti in modo irregolare.

Con ordinanza n. 5603/2020 la Corte di Cassazione chiarisce che non potrà riconoscersi un assegno divorzile alla moglie qualora non sia stato dimostrato l’effettivo guadagno, pur derivante da attività lavorative discontinue e irregolari.

La Corte si pronuncia accogliendo i motivi di ricorso di un marito, avverso la pronuncia di merito della Corte di Appello che raddoppiava in favore della moglie l’assegno divorzile rispetto alla pronuncia del Giudice di prime cure.

La Corte sottolinea che il riconoscimento dell’assegno di divorzio, avente natura perequativa, assistenziale e compensativa, necessita che l’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge oltre all’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive siano accertati.

Secondo la Cassazione, il principio di diritto al quale dovrà uniformarsi il giudice di merito è il seguente: l’assegno di divorzio dovrà essere riconosciuto alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto.

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