Si al collocamento del figlio presso il padre se è in grado di assicurare uno stile di vita più regolare ed un rapporto più assiduo rispetto alla madre

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La Cassazione con ordinanza n. 30191/2019 ha ribadito il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui l’affidamento di ciascun figlio deve essere disposto garantendo al minore sia la stabilità morale e materiale, ché il senso di sicurezza e continuità minato dalla conflittualità genitoriale.

Con tale pronuncia la Cassazione ha rigettato il ricorso di una mamma finalizzato a contestare il provvedimento con cui è stato disposto il collocamento della figlia minore, in via preferenziale, presso il padre. Per gli Ermellini la Corte d’Appello ha applicato nell’interesse della minore un principio ormai consolidato della Cassazione, secondo cui, nel disporre la collocazione dei figli minori, il giudice deve tenere conto della condotta dei genitori, della loro disponibilità e capacità di creare un rapporto positivo con la prole. Nel caso di specie è emerso che il padre è il genitore in grado di assicurare alla minore una maggiore regolarità educativa e di vita, mentre la madre è risultata più distante emotivamente e più permissiva.

In tema di affidamento dei figli è orientamento consolidato della Suprema Corte che il giudizio prognostico che il giudice, nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa la capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché alla personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione.

Nel caso di specie gli elementi che depongono a favore della collocazione prevalente del minore presso il padre sono lo stile educativo più regolativo di quest’ultimo (mentre nella madre, genitore non collocatario, viene individuata, in base ad elementi concreti, una condotta maggiormente permissiva e distante emotivamente dal minore) nonché la presenza costante di nonni e parenti con cui la minore ha instaurato un buon rapporto (cfr. Cass. n. 18817 del 23/09/2015 e Cass. civ. Sez. I, 10-12-2018, n. 31902).

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