Anche tentare di baciare in bocca una persona può integrare il reato di violenza sessuale

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La violenza sessuale, prevista e punita dal nostro ordinamento agli artt. 609 bis e seguenti del codice penale, è un reato particolarmente odioso, che pregiudica irreparabilmente la serenità psicofisica della vittima e che, per tale ragione, viene severamente punito.

Il nostro ordinamento, in passato, distingueva tra i c.d. “atti di congiunzione carnale”, intesi come qualsiasi forma di compenetrazione corporale, e i c.d. “atti di libidine violenti”, termine che indicava, invece, ogni altra forma di contatto corporeo diversa dalla penetrazione che, per le sue modalità, costituiva comunque inequivoca manifestazione di ebbrezza sessuale.

Tuttavia, questa distinzione creava non pochi problemi in sede di accertamento della qualità e quantità dell’atto sessuale compiuto, costringendo la vittima a sopportare odiose indagini, che implicavano nuove sofferenze.

Oggi, fortunatamente, la legge non opera più questa distinzione, ma riconduce al termine omnicomprensivo “atto sessuale” ogni atto diretto ed idoneo a compromettere la libertà sessuale della vittima.

Ciononostante non è ancora del tutto chiaro cosa debba intendersi per “atto sessuale”.

Secondo la giurisprudenza dominante l’art. 609 bis c.p. vieterebbe non soltanto ogni forma di congiunzione carnale in senso stretto, bensì qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, ancorché fugace ed estemporaneo, tra il soggetto attivo e quello passivo (ossia tra il reo e la vittima) o, comunque, coinvolgendo la corporeità sessuale di quest’ultimo, sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione della vittima nella sua sfera sessuale, non avendo alcun rilievo determinante il fine perseguito dall’agente e l’eventuale soddisfacimento del proprio piacere sessuale (Cass. Pen. sentenza n. 33464 del 5/10/2006).

Secondo la Suprema Corte il contatto corpo a corpo non deve necessariamente essere rivolto agli organi riproduttivi, bensì può coinvolgere anche altre parti corporee, ritenute comunemente erogene (Cass. Pen. sentenza n. 34638 del 27/09/2005).

Sulla scorta di ciò si è affermato che costituisce violenza sessuale anche un mero palpeggiamento od un bacio sulle labbra.

Inoltre, secondo la giurisprudenza, per configurare il reato non è necessario che sia posta in essere una violenza tale da porre la vittima nell’impossibilità di opporre resistenza, essendo al contrario sufficiente che l’azione si compia in modo insidiosamente rapido, tanto da superare la volontà contraria del soggetto passivo (Cass. Pen. 6340 del 17/02/2006).

La Corte di Cassazione ha ribadito e ulteriormente specificato tale orientamento con una recente pronuncia (sentenza n. 43553/2018), con la quale ha confermato la condanna in primo ed in secondo grado di un uomo per tentata violenza sessuale per aver tentato di baciare in bocca una donna contro la sua volontà (seppure nella forma attenuata di cui al comma terzo dell’art. 609 bis c.p.).

Nel caso di specie, l’imputato, dopo aver atteso la vittima fuori dal posto di lavoro, dopo averla bloccata, tenendola per il collo, aveva tentato di baciarla in bocca, non riuscendovi per la ferma opposizione della vittima, che si era divincolata, riuscendo a sfuggire all’aggressore.

Secondo la Corte la connotazione di “atto sessuale”, ossia di atto con valenza erotica, deve essere valutata casa per caso, sia in relazione al particolare contesto in cui si inserisce la condotta e alla natura dei rapporti che intercorrono tra la vittima ed il reo, sia tenendo a mente il significato che viene socialmente attribuito a quella specifica condotta all’interno di una certa comunità e in un determinato momento storico, senza che rilevi lo scopo finale del soggetto agente.

Dunque, anche un banale bacio sulla bocca può esser qualificato come “atto sessuale”, potendosi escludere la connotazione erotica solo in presenza di particolari contesti socio-culturali o familiari nell’ambito dei quali l’atto risulti privo di qualsivoglia valenza erotica.

Alla luce di ciò, secondo i giudici, non sarebbe stato possibile qualificare quel particolare bacio come una violenza privata anziché come una violenza sessuale, così come argomentato dalla difesa dell’imputato, il quale sosteneva che il bacio era diretto soltanto ad esternare un sentimento amoroso, non a soddisfare un desiderio sessuale.

Infatti, tenuto conto del contesto socio-culturale e della ferma opposizione manifestata dalla vittima, anche il mero contatto estemporaneo e fugace tra le labbra doveva esser considerato un atto con valenza erotica, dunque integrante il delitto di violenza sessuale.

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