Ai sensi di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice del merito per procedere alla quantificazione dell’assegno di mantenimento, deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente l’assegno gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno, e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione (cfr. Cass. Civ. 19 marzo 2009 n. 6698).

Sulla base di tale consolidato principio di diritto, deve essere, pertanto, annullata per difetto di motivazione la sentenza del giudice di merito che abbia, di fatto, ritenuto congruo l’assegno di mantenimento determinato dal giudice di primo grado a favore della ex moglie, in seguito a separazione allorché non sia stata compiuta la dovuta ricostruzione concreta delle situazioni patrimoniali di entrambi i coniugi, e non sia stato effettuato un accertamento in merito al tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio verificando per esempio ed a mero titolo esemplificativo se il tenore di vita del nucleo familiare era tale da consentire viaggi, collaboratori domestici, acquisti di vestiario di alto livello.

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