Assolto dal reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare per mancanza di dolo

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Con l’introduzione dell’art. 570 bis del codice penale, avvenuta nel 2018, è imputabile, non soltanto chi viola gli obblighi di assistenza familiare in costanza di matrimonio, bensì anche chi lo fa in caso di divorzio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

Affinché sia configurabile tale reato, tuttavia, è necessaria la sussistenza del dolo generico, che costituisce l’elemento soggettivo del reato che, in questo caso, consiste nella volontà di sottrarsi agli obblighi di assistenza familiare senza giusta causa.

Lo ha stabilito recentemente il Tribunale Penale di Pordenone, assolvendo l’imputato, difeso dall’ avv. Luciano, dal reato in questione per mancanza dell’elemento soggettivo del reato.

Con decreto di citazione a giudizio del 06/05/21 si instaurava il procedimento penale a carico del cliente dello studio legale Luciano, imputato per la violazione dell’art. 570 c.p. perché si sottraeva all’obbligo stabilito dal Presidente del Tribunale di Pordenone di corrispondere € 3.000,00 al mese a titolo di assegno di mantenimento in favore della moglie.

Quest’ultima si costituiva parte civile, chiedendo il risarcimento danni anche non patrimoniali sofferti a causa della condotta omissiva del marito.

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La difesa dell’avv. Alessandro Luciano ed dell’avv. Gianluca Ballo, in sede di discussione dibattimentale, si è concentrata su un’attenta disamina dell’art. 570 bis c.p., sostenendo, nel caso di specie, la non configurabilità del reato contestato per le seguenti circostanze:

  • la sentenza di appello del procedimento di divorzio tra i coniugi revocava con effetto retroattivo l’assegno divorzile in favore della ex moglie;
  • l’esistenza di un significativo credito vantato nei confronti della moglie escludeva il dolo dell’imputato.

Il Tribunale di Pordenone, accogliendo le argomentazioni difensive dell’avv. Luciano, ha stabilito come il complesso ed equivoco contesto relazionale e giuridico tra le parti, fosse tale tale da dimostrare l’assoluta mancanza di dolo dell’imputato nell’omesso versamento dell’assegno di mantenimento (cfr. Sentenza Tribunale di Pordenone n. 353/2023 – dott. Rossi).

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Più precisamente l’imputato poteva ragionevolmente ritenere di non dovere pagare nulla alla moglie per il fatto che:

  • era creditore di notevoli somme di denaro verso la moglie e riteneva di poter compensare l’intero assegno di separazione dovuto;
  • la donna disponeva di possibilità lavorative;
  • la precisazione giudiziale della quota alimentare componente l’assegno di separazione oggetto della presente contestazione penale interveniva a ridosso della sua sostituzione con l’assegno divorzile.

Su tali presupposti il Giudice ha motivato la sua decisione, ritenendo che l’inadempimento dell’obbligo di mantenimento non fosse ascrivibile alla volontà dell’imputato, consentendo al Tribunale di Pordenone di pronunciarsi con l’assoluzione dell’imputato perché il fatto non costituisce reato.

Sentenza Tribunale di Pordenone n. 353-2023

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