Il Giudice del Tribunale di Padova aveva disposto il rinvio a giudizio dell’imputato difeso dall’avvocato Alessandro Luciano sul presupposto che aveva importunato all’interno della propria abitazione la propria domestica facendole proposte sessuali e nonostante il suo diniego l’aveva costretta a subire violenza sessuale per un’ora e mezza utilizzando un fallo.

All’esito del processo penale per violenza sessuale il PM chiedeva la condanna dell’imputato a 7 anni di reclusione, il quale assistito dall’avvocato Alessandro Luciano, veniva assolto con la formula pienamente assolutoria perché il fatto non sussiste. (cfr. Tribunale Penale Collegiale di Padova sentenza n. 2569/2012).

L’avvocato Alessandro Luciano, in sede di esame della persona offesa, evidenziava molteplici elementi di inverosimiglianza che rendevano non credibili le dichiarazioni accusatorie dalla presunta vittima:

  • la persona offesa era tornata a fare le pulizie in casa anche dopo un primo episodio di violenza sessuale;
  • lo stato di salute dell’imputato di mezza età era tale da rendere inverosimile la dinamica della violenza sessuale che richiedeva una certa agilità;
  • i tabulati telefonici – acquisiti dall’avv. Alessandro Luciano mediante l’esecuzione di accurate indagini difensive – evidenziavano una fitta corrispondenza telefonica intercorrente tra la vittima e l’imputato sia prima che dopo gli episodi di presunta violenza;
  • l’incompatibilità dello stato di salute della vittima – affetta da sindrome ansioso-depressiva come attesta la certificazione medica prodotta – rispetto alla ricostruzione dei fatti.

La difesa dell’imputato assicurata dall’avvocato Alessandro Luciano ha evidenziato che non era credibile che la presunta vittima avesse potuto proseguire i lavori domestici presso l’abitazione dell’imputato anche dopo gli episodi di violenza sessuale, accettando il rischio di nuove aggressioni fisiche e conseguenti attacchi di panico.

L’avvocato Alessandro Luciano suggeriva all’imputato di rivolgersi ad un medico-legale per verificare se il proprio stato di salute fosse compatibile con la dinamica delle violenze sessuali descritta nella denuncia dalla presunta vittima.

Dalla consulenza tecnica di parte emergeva l’inidoneità fisica dell’imputato – ultrasessantenne e con gravi patologie vertebrali – a costringere la donna a subire rapporti sessuali mediante le modalità descritte nella denuncia.

All’esito dell’attività difensiva, pertanto non risultava provato il rifiuto della vittima al rapporto mentre emergeva la strumentalità della querela, presentata dalla persona offesa al solo fine di nascondere al marito la relazione extraconiugale intrapresa con l’imputato.

Le convincenti argomentazioni difensive utilizzate dall’avvocato Alessandro Luciano sono state condivise dal Tribunale Penale Collegiale di Padova che ha emesso in favore dell’imputato una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.

sentenza Tribunale Padova n. 2569-2012

Menu