Assoluzione per non avere commesso il fatto e rimborso delle spese processuali in favore degli imputati di lesioni personali gravi

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In un processo penale celebratosi avanti al Tribunale di Rovigo l’avv. Alessandro Luciano e l’avv. Gianluca Ballo hanno difeso rispettivamente un elettricista ed un installatore accusati di avere provveduto agli allacciamenti elettrici, alla messa in servizio ed alla installazione di una porta motorizzata all’interno di un supermercato, il cui malfunzionamento ha provocato lesioni personali gravi ad un cliente del supermercato.

Secondo l’ipotesi accusatoria l’installazione della porta motorizzata presentava delle condizioni di pericolo connesse al non corretto funzionamento del sensore di movimento ed alla presenza di zone di schiacciamento tra la struttura fissa porta scorrevole e pareti vetrate idonee a cagionare alla persona offesa – che si stava recando all’interno del supermercato e veniva spinta a terra dalla chiusura della porta scorrevole – lesioni personali gravi consistite in frattura del femore destro che comportava una inabilità ad attendere alle propri ordinarie mansioni per un periodo superiore a 40 gg.

La persona offesa – dopo avere trasferito in sede penale l’azione civile preventivamente esercitata ed alla quale rinunciava – si costituiva parte civile nel processo penale richiedendo un risarcimento del danno biologico e patrimoniale di euro 300.000,00.

La difesa degli imputati veniva assicurata dall’avv. Alessandro Luciano e dall’avv. Gianluca Ballo i quali in sede controesame evidenziavano le seguenti circostanze che rendevano non attendibili le dichiarazioni accusatorie della persona offesa:

  • contraddittorietà ed incoerenza tra le dichiarazioni rese dalla persona offesa ai Sanitari del Pronto Soccorso con le quali sosteneva che la porta scorrevole l’aveva schiacciata in corrispondenza dell’anca e dell’arto inferiore e le dichiarazioni rese in sede di esame davanti al Tribunale ove affermava di essere stata colpita dalla porta in corrispondenza del braccio sinistro;
  • contraddittorietà tra le dichiarazioni della persona offesa rese in sede di esame ove affermava che all’uscita del supermercato vi era una pedana di legno traballante così introducendo un elemento di dubbio circa la riconducibilità della causa della caduta allo schiacciamento per effetto delle porte scorrevoli automatiche e le dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di controesame ove affermava che l’asse di legno non traballava;
  • contraddittorietà tra quanto dichiarato dalla persona offesa circa le proprie condizioni di salute negando di soffrire cardiopatia ischemica e quanto emerso dalla documentazione sanitaria prodotta dalla difesa dalla quale emergeva la prova documentale di tale patologia.

La difesa degli imputati, inoltre, ritenevano opportuno nell’ottica di assicurare una assistenza difensiva efficace ai propri assistiti introdurre nel processo una prova scientifica mediante il deposito di una relazione tecnica e l’esame del consulente che accertava che i sensori di movimento – da ritenersi conformi alla normativa vigente al momento del fatto – rilevavano il movimento prima e dopo la porta escludendo così qualsiasi malfunzionamento riconducibile all’elettrificazione della porta automatica.

Tali elementi difensivi evidenziati dall’avv. Alessandro Luciano e dall’avv. Gianluca Ballo hanno consentito al Tribunale di Rovigo di assolvere gli imputati per non aver commesso il fatto condannando la parte civile a rimborsare le spese processuali spettanti agli imputati per avere la parte civile trasferito in sede penale l’azione risarcitoria già esperita in ambito civilistico ai sensi dell’art. 75 c.p.p. (cfr. Tribunale di Rovigo sentenza n. 770/2016).

sentenza Tribunale Rovigo n. 770-2016

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