Le nostre strade sono costellate di autovelox che, come noto, devono essere adeguatamente segnalati con appositi cartelli, posti ad una distanza predeterminata dalla legge e tale da consentire all’utente stradale di regolare conseguentemente la velocità del proprio mezzo.

Nella malaugurata ipotesi in cui ci venisse contestata una multa per eccesso di velocità, sarà opportuno leggere con attenzione il verbale di contestazione, in quanto la legge impone che nello stesso siano riportate alcune indicazioni, a pena di nullità.

In particolare, è richiesto che il verbale di contestazione riporti l’espressa indicazione che la taratura dell’apparecchiatura elettronica è stata correttamente e regolarmente eseguita, atteso che solo in questo caso le misurazioni della stessa potranno essere considerate affidabili.

La stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 113/2015, ha ritenuto che “l’assenza di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura è suscettibile di pregiudicare l’affidabilità metrologica a prescindere dalle modalità di impiego delle apparecchiature destinate a rilevare la velocità”.

Con riferimento alla preventiva segnalazione in merito alla presenza dell’apparecchio, si segnala che non è necessario che la stessa sia attestata nel verbale di contestazione del superamento dei limiti di velocità.

Ciò non toglie, tuttavia, che l’organo accertatore sia tenuto a provare l’effettiva presenza della segnaletica, così da poter verificare in giudizio se è stato rispettata la distanza minima prevista dalla legge tra i cartelli medesimi e lo strumento di rilevazione della velocità.

Dulcis in fundo, la Corte di Cassazione è recentemente intervenuta con l’ordinanza n. 27771 del 2017, che impone alla polizia stradale di intimare l’Alt alle vetture che commettano l’infrazione del limite di velocità su un rettilineo.

La regola, infatti, esige che l’automobilista venga sempre fermato dalla pattuglia laddove possibile.

L’obbligo vale anche per le multe emesse tramite l’impiego degli autovelox, che sono notoriamente i più temuti dagli automobilisti, perché difficilmente rilevabili.

Quindi, il verbale della polizia che liquida con formule generiche le ragioni per cui non si è intimato subito l’Alt al conducente è nullo, fermo restando che la polizia stradale potrà comunque recapitare una multa all’automobilista senza aver intimato l’Alt, specificando con precisione le motivazioni di questa mancanza.

Attenzione però: è vero sì che la legge impone che gli autovelox in città siano sempre accompagnati dalla presenza della volante che ha l’obbligo di contestare immediatamente l’infrazione al conducente (senza possibilità di rilevamento automatico da remoto dell’eccesso di velocità, ad esempio con gli autovelox nascosti in box o ai margini della strada), tuttavia è bene non dimenticare che nelle autostrade quest’obbligo non è previsto e che, infine, sulle strade urbane a scorrimento e su quelle extraurbane principali è possibile il rilievo automatico e la contestazione differita se vi è un’autorizzazione del Prefetto che individui l’esatto tratto della strada dove non è necessaria la contestazione immediata.

In conclusione, se vi è il dubbio che queste regole non siano state rispettate è bene rivolgersi immediatamente ad un legale competente in materia, il quale potrà valutare se vi sono gli estremi per ricorrere al Giudice di Pace territorialmente competente ed ottenere l’annullamento dei verbali di contestazione.

 

 

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