Collocamento paritario e mantenimento diretto dei figli minori

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In caso di separazione o divorzio giudiziale il Giudice può disporre l’affidamento paritetico dei figli minori senza prevedere un assegno di mantenimento a carico di un genitore.

Nel caso in cui i figli minori trascorrano lo stesso tempo con la madre e con il padre, non si ricorre all’assegno di mantenimento generalmente a carico del padre. Quanto alle spese straordinarie, rimane la ripartizione al 50% tra gli ex coniugi.

Lo ha stabilito il Tribunale di Perugia con un recentissimo decreto del settembre 2021.

Nel caso di specie il figlio minore gode di ottimi rapporti con il padre, con il quale trascorre 3 giorni e 4 notti alla settimana, per poi spostarsi presso la casa della madre per i restanti giorni della settimana.

I Giudici del Tribunale di Perugia hanno deciso di valorizzare l’equilibrio trovato dalle parti, dando finalmente applicazione all’affidamento condiviso, introdotto già nel 2006 ma mai concretamente applicato.

Sulla base di ciò non è stato disposto, come solitamente avviene, il collocamento prevalente del minore presso la madre, ma un collocamento paritario presso i due genitori.

Ne consegue che, dal momento che il minore trascorre lo stesso tempo presso la madre e presso il padre, non vi è alcun bisogno di determinare un assegno di mantenimento a carico di un genitore e a favore dell’altro.

Gli ex coniugi, infatti, provvederanno direttamente a mantenere il minore per il tempo che quest’ultimo trascorre con ciascuno di loro e, come di consueto, sosterranno il 50% ciascuno delle spese straordinarie.

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