Come devono essere ripartite tra i condomini le spese legali sostenute dal condominio per agire o resistere in giudizio nelle liti tra condomino e terzi e nelle liti tra condomino e condominio

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In ambito condominiale una delle questioni più dibattute è quella riguardante il c.d. dissenso alle liti, previsto all’art. 1132 c.c., norma che così dispone: “1) Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione. 2) Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. 3) Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente”.

Dal tenore della norma si evince con chiarezza che ciascun condomino può esprimere il proprio dissenso a partecipare ad un giudizio che vede coinvolto il condominio.

Tale dissenso deve essere espresso in maniera manifesta attraverso un atto scritto, che deve esser notificato con raccomandata a/r all’amministratore, entro il termine di 30 giorni da quando si è svolta la riunione, oppure si ritiene che possa esser messo “a verbale” nel corso dell’assemblea.

La giurisprudenza, in linea con il dettato normativo, è pacifica nel ritenere nulle le eventuali delibere assembleari che addebitino al condomino dissenziente le spese di un giudizio al quale abbia partecipato il condominio, sia in qualità di legittimato attivo che passivo (cfr. Cassazione Civile, Sez. II, sentenza n. 11126 del 15.05.2006).

Ed infatti, anche in caso di soccombenza del condominio in una lite, il dissenziente può beneficiare della sua estraneità limitatamente alle spese (sia quelle di difesa, che quelle di soccombenza) che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa (cfr. Tribunale di Firenze sentenza del 04.12.2006 n. 4149).

L’art. 1132 c.c., tuttavia, fa espresso riferimento alle sole liti tra il condominio ed i terzi e nulla dice circa i criteri da applicare nella ripartizione delle spese nel caso di liti interne al condominio, ossia tra lo stesso ed il singolo condomino.

L’orientamento maggioritario esclude che il condomino, od i condomini, che agisce, od agiscono, in giudizio contro il condominio sia/siano tenuto/i a partecipare pro quota alle spese sostenute dal condominio per la difesa nel medesimo giudizio, atteso che, in tale situazione, la compagine condominiale si scinde in due gruppi portatori di interessi contrastanti tra loro.

Ne consegue che la delibera assembleare che, in relazione ad un processo tra il condominio ed un singolo condomino, ponga anche a carico di quest’ultimo, pro quota, l’obbligo di contribuire alle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore o del consulente tecnico di parte nominati in tale processo, è da considerare nulla per impossibilità dell’oggetto (Cassazione Civile, sentenza n. 13885 del 18.06.2014).

Peraltro, la giurisprudenza si è spinta oltre, ritenendo che il dissenso possa esser implicitamente desunto dal contegno del condomino dissenziente, che sia tale da consentire di ravvisare una netta separazione della posizione di costui da quella del condominio e, conseguentemente, possa consentire di escluderlo dall’obbligo di partecipare pro quota al pagamento delle spese di difesa ai sensi dell’art. 1101 c.c. (Cassazione Civile, ordinanza n. 1629 del 23.01.2018).

Una situazione ancora diversa che spesso si verifica in materia condominiale e che può far sorgere il dubbio circa la debenza delle spese legali e processuali, è quella che si presenta allorché sia l’amministratore di condominio ad intraprendere una causa in rappresentanza del condominio ma senza un’apposita delibera assembleare che lo autorizzi in tal senso.

La Suprema Corte, con la recente sentenza n. 7095/2017, posto che la difesa in giudizio delle delibere rientra pacificamente tra le attribuzioni dell’amministratore ex art. 1131 c.c., ha ritenuto che costui possa resistere in giudizio (nel caso di specie nel processo instaurato in seguito all’impugnazione di delibera assembleare) senza alcuna necessità di un’autorizzazione dell’assemblea condominiale o di una ratifica da parte di quest’ultima.

In tale specifica situazione, però, anche il condomino dissenziente sarà tenuto al pagamento pro quota delle spese del giudizio.

In conclusione, quanto meno nelle liti esterne tra il condominio ed i terzi estranei alla compagine condominiale, si raccomanda a coloro che vogliano tenersi fuori dal processo di manifestare, per iscritto ed entro i termini prescritti dal codice civile, il proprio dissenso, onde evitare inconvenienti e rischiare di dover partecipare ugualmente al riparto delle spese legali sostenute dal condominio per la lite.

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