Comprendere le esigenze affettive dei figli è requisito di idoneità genitoriale, da valutare ai fini dell’affidamento

  1. Home
  2. Diritto di Famiglia
  3. Comprendere le esigenze affettive dei figli è requisito di idoneità genitoriale, da valutare ai fini dell’affidamento

Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, il Giudice dovrà agevolare modalità di affidamento e collocamento dei figli minori idonee a conservare e recuperare relazioni affettive della prole con entrambi i genitori. Uno dei requisiti di idoneità genitoriale è rappresentato, infatti, dalla capacità di salvaguardare relazioni parentali costanti e appaganti con l’altro genitore, a tutela dell’interesse esclusivo dei minori alla bigenitorialità.

La continuità e stabilità di relazione tra genitori e figli è un elemento fondamentale del diritto alla vita familiare, sancito dall’art. 8 l.848/1955, così come affermato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU, 5 aprile 2005, n.71099/01, Monory c. Romania e Ungheria). In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, a tutela del diritto dei figli ad una crescita equilibrata (Cass. civ. sez. VI, ord. n.22744/2017; Cass. civ. sez. I, n.21215/2017; Cass. civ. sez. I, n.18087/2016; Cass. civ. sez. I, n. 6919/2016; Cass. civ., sez. I, n.7041/2013).

Si inserisce in questa materia il decreto del Tribunale di Paola del 2 dicembre 2019, pronunciatosi sull’istanza di un padre di modifica del regime di affidamento condiviso del figlio, collocato in via prevalente presso la madre.

La pronuncia ritiene decisive le conclusioni della CTU dalle quali risulta che la condotta materna sia aggressiva e ostativa alla conservazione del rapporto tra padre e figlio.  L’inadeguatezza della madre allo svolgimento del ruolo genitoriale, basata su valutazioni dalle quali emergono condotte materne lesive del diritto del minore ad un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, è idonea, quindi, a fondare la previsione del regime di affidamento esclusivo al padre “quale rimedio necessario a preservare il minore dal rischio che le condotte impulsive, o addirittura aggressive, della madre possano ritorcersi a suo danno” (Tribunale di Paola, Sez. civ., n.1638/2019).

Menu