Contestazione immediata o differita delle contravvenzioni stradali: l’atto formale con cui si procede alla comunicazione al trasgressore di un fatto illecito accertato con indicazione della regola violata è rilevante ai fini di accertare l’illegittimità della contestazione

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La circolazione stradale è disciplinata da un apparato normativo complesso e confuso, che rende assai difficile per l’utente della strada comprenderne il contenuto e, soprattutto, accorgersi di eventuali soprusi ed abusi posti in essere, più o meno volutamente, dagli organi pubblici deputati ad accertare le violazioni delle norme stradali.

Una delle tematiche più dubbiose attiene alla “contestazione”, ossia all’atto formale con cui si procede alla comunicazione al trasgressore di un fatto illecito accertato con indicazione della disposizione violata.

Viene infatti da chiedersi perché la contestazione venga effettuata immediatamente in alcuni casi e, in altri, in epoca anche molto successiva alla violazione.

L’art. 200 del Codice della Strada stabilisce che “Fuori dei casi di cui all’art. 201, comma 1bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta”.

Dell’avvenuta contestazione deve essere redatto verbale, eventualmente anche con l’ausilio di strumenti informatici, il quale deve riportare la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l’identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione, nonché, infine, le eventuali dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite.

Copia del verbale dovrà poi essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido.

Dalla lettura di questa norma si evince che la regola è quella della contestazione immediata.

Tuttavia, l’art. 201 del Codice della Strada ammette la contestazione differita (entro 90 giorni dall’avvenuto accertamento od entro 360 giorni in caso di residenti all’estero) nei casi in cui la violazione non possa essere immediatamente contestata, purché ne siano esplicitati i motivi a verbale, sempre che non ricorra uno dei casi espressamente previsti al comma 1 bis del medesimo art. 201, nel qual caso, pur in presenza di contestazione differita, non sarà necessario indicarne le motivazioni.

I casi previsti dal comma 1 bis dell’art. 201 sono i seguenti: “a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; c) sorpasso vietato; d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo; e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari; f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni; g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall’articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127; g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento”.

In tutte queste ipotesi, pertanto, la contestazione può essere differita e non motivata, in quanto i motivi della contestazione sono considerati insiti nella tipologia di violazione.

Peraltro, l’elenco riportato dall’art. 201, comma 1 bis, del Codice della Strada non è tassativo e ben possono essere riconosciute ulteriori ipotesi.

Per esclusione, tutti i casi non rientranti nell’elencazione suddetta richiedono una contestazione immediata, oppure una contestazione differita indicante i motivi del differimento, a pena di nullità.

Recentemente il Giudice di Pace di Torre Annunziata, con la sentenza n. 4963/2018, ha ribadito tale concetto, affermando che l’omissione dei motivi priva il verbale di un essenziale elemento formale, rendendolo illegittimo, poiché pregiudica il concreto esercizio di difesa del contravventore.

L’illegittimità del verbale redatto travolgerà anche la conseguente sanzione e tutti i successivi atti del procedimento, rendendoli anch’esso illegittimi.

In conclusione, è bene fare molta attenzione anche alle modalità con cui vengono contestate le violazioni delle norme stradali, poiché anche una mera formalità può portare ad invalidare la sanzione.

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