Diritti di riproduzione delle opere d’arte richiesti dalla SIAE ai periodici ed alle Gallerie d’Arte

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In data 13 novembre 2022, all’interno della suggestiva cornice della manifestazione “ArtePadova 2022 Fiera di Padova”, si è tenuto un convegno sul tema dei diritti di riproduzione, richiesti dalla SIAE quale mandataria dei propri iscritti a protezione dell’utilizzazione economica dell’opera, in seguito alla pubblicazione di immagini di opere di artisti all’interno di periodici e di riviste specializzate nel settore dell’arte, pubblicati in forma cartacea e con modalità on line.

Il diritto di riproduzione, che può definirsi diritto patrimoniale d’autore, ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell’opera – secondo quanto dispone l’art. 13 della Legge n. 633/1941 sulla protezione del diritto d’autore – il cui titolare è colui che ha realizzato l’opera, cioè l’artista (o gli eventuali suoi eredi, le fondazioni o gli archivi).

In relazione a questi temi, molto rilevanti per la tutela degli interessi e dei diritti degli Artisti, delle Case Editrici di periodici, di Riviste Specializzate e delle Gallerie d’Arte, sono intervenuti l’Avvocato Gianluca Ballo, che ha presentato una relazione sulla tematica del diritto di cronaca e del diritto di riproduzione delle immagini di opere a fini di critica e discussione (quest’ultimo da intendersi quale corollario del diritto di libertà di espressione) e l’Avvocato Alessandro Luciano, che si è soffermato sull’effettiva applicabilità/ esigibilità delle tariffe SIAE nei confronti delle Case Editrici di periodici, delle Riviste Specializzate e delle Gallerie d’Arte, che riproducano le immagini di opere tutelate dal diritto di autore.

L’Avvocato Gianluca Ballo, più in particolare, ha evidenziato come la tutela del diritto di riproduzione dell’opera d’arte, ai fini di critica e di discussione, presenti talune significative differenze nella Legislazione Nazionale (cfr. art. 70 della Legge n. 633/1941) rispetto ai principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, rendendo talvolta problematica, per le Gallerie d’Arte, per le Case Editrici di periodici e per le Riviste Specializzate, la riproduzione di opere protette per finalità di divulgazione, di critica e di discussione.

Mentre l’Avvocato Alessandro Luciano ha evidenziato che la tutela degli interessi di sfruttamento delle opere d’arte dipenda, in larga parte, proprio dall’attività di promozione e diffusione affidata alle Case Editrici di periodici, alle Riviste Specializzate ed alle Gallerie d’Arte.

Da qui la necessità quantomeno di ripensare, in chiave critica, all’opportunità di pretendere l’esazione di diritti di autore, attualmente formulati sulla base di tariffe che non tengono conto della doverosa attività di divulgazione e promozione dell’opera d’arte, agita da questi soggetti, oltretutto ultimamente gravata da maggiorazioni economiche insostenibili per  le spese di transizione al digitale che tali operatori sono stati costretti ad affrontare per sopravvivere alla pandemia ed alla crisi economica che ne è seguita.

I relatori intervenuti hanno inoltre sollevato la questione se la tutela degli artisti possa essere affidata – nell’epoca attuale, caratterizzata dall’utilizzazione e diffusione delle opere d’arte nel web – alla inesorabile riscossione di ingenti tariffe (la cui percentuale di retrocessione agli artisti è peraltro in media del 13 %) reclamate a protezione dei diritti d’autore, ma richieste agli operatori del mondo dell’arte (in particolare alle Case Editrici di periodici, alle Riviste Specializzate ed alle Gallerie d’Arte) che si occupano, in realtà, proprio della promozione e della diffusione delle opere realizzate dagli artisti.

Al termine della conferenza i relatori hanno suggerito l’opportunità di un tavolo di confronto tra la SIAE e gli operatori del mondo dell’arte, al fine di valutare quanto in realtà, con tali richieste, che dovrebbero tutelare gli artisti, si finisca invece per rischiare di penalizzarli facendoli scomparire dal mercato e dalla stampa.

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