Emergenza sanitaria da Coronavirus Covid-19: è possibile invocare la riduzione dell’assegno di mantenimento in favore della prole alla luce della contrazione dell’attività lavorativa?

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La situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, dal 4 maggio entrata nella delicata fase 2 di convivenza con il virus, comporterà ripercussioni negative sui redditi con inevitabili conseguenze sulla corresponsione dell’assegno di mantenimento a favore dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti da parte dei genitori onerati.

Appare doveroso evidenziare che l’obbligo di pagamento dell’assegno non ha natura contrattuale, bensì ha copertura costituzionale ai sensi dell’art. 30 della Costituzione. L’art. 147 c.c., rubricato “Doveri verso i figli”, dispone, altresì, che il matrimonio impone, ad ambedue i coniugi, l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Alla luce di quanto sopra, lo stato di bisogno di un figlio minore si presume e il suo diritto a percepire il mantenimento non viene meno anche se a provvedere, in via sussidiaria, sia l’altro genitore o terziAtteso che il mancato pagamento dell’importo comporta, quindi, sia conseguenze penali che civili, occorre analizzare la concreta possibilità che il genitore non collocatario si trovi nella difficile circostanza di non poter corrispondere integralmente e con regolarità il mantenimento a causa delle limitazioni alla propria attività lavorativa.

L’art.155 c.c. sancisce che il genitore deve provvedere al mantenimento in proporzione al proprio reddito. Il genitore obbligato non sarà, tuttavia, legittimato a ridurre unilateralmente e in modo automatico l’importo da versare ma dovrà ricorrere al giudice per invocarne la riduzione, provando in modo rigoroso che le misure restrittive hanno inciso sulla capacità reddituale, determinando un’impossibilità totale o parziale di corrispondere il quantum dell’assegno. Sarà fondamentale, per tali ragioni, allegare documentazione che attesti inequivocabilmente l’incolpevole impossibilità in capo all’onerato di versare quanto dovuto al fine di escludere ogni responsabilità penale.

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