Gli incontri protetti tra padre-figlio sotto la vigilanza dei servizi sociali non costituiscono violazione del rispetto alla vita familiare di cui all’art. 8 CEDU ma soltanto una forma di tutela per il minore

  1. Home
  2. Diritto di Famiglia
  3. Gli incontri protetti tra padre-figlio sotto la vigilanza dei servizi sociali non costituiscono violazione del rispetto alla vita familiare di cui all’art. 8 CEDU ma soltanto una forma di tutela per il minore

In caso di rifiuto da parte del figlio ad incontrare il padre, determinato da una falsa costruzione della figura paterna indotta da terzi, il diritto di visita del padre deve essere sottoposto ad una serie di cautele in funzione della tutela del prevalente interesse del minore, consentendo a quest’ultimo incontri protetti con il figlio, accompagnati da un percorso psicoterapico e sotto la vigilanza dei servizi sociali, espressamente vincolati a curare la ripresa degli incontri protetti.

In tal senso si è pronunciata recentemente la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11539 del 11/05/2018, rigettando il ricorso proposto da un padre che, dopo la separazione con la moglie, era costretto a vedere il figlio sotto la vigilanza dei servizi sociali.

La vicenda trae origine dalla pronuncia del Tribunale di Genova, che sulla base delle indicazioni contenute nella consulenza tecnica d’ufficio espletata in corso di causa, aveva disposto l’affidamento ai servizi sociali del figlio minore di una coppia, con collocamento presso la madre e diritto del padre ad incontri protetti con il figlio stesso. La Corte di Appello di Genova, poi, confermava la decisione di primo grado, osservando che l’allontanamento del minore dalla casa materna avrebbe pregiudicato la possibile evoluzione positiva del medesimo verso il padre, in quanto tale scelta sarebbe stata da lui vissuta come azione persecutoria da parte del papà e avrebbe avallato ulteriormente l’immagine negativa del medesimo ai suoi occhi.

Con ricorso per Cassazione, il padre denunciava la violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, in relazione all’art. 117 della Costituzione, lamentando che la decisione impugnata contrastava con il diritto al rispetto della vita familiare di cui all’art. 8 CEDU, poiché ometteva di adottare le misure appropriate per garantire la piena attuazione del diritto del padre a stabilire una vera e propria relazione tra lui ed il figlio, imponendo prescrizioni routinarie, non in grado di assicurare l’esercizio del diritto di visita del genitore, che veniva di fatto condizionato alla volontà del minore, il quale non era in grado di autodeterminarsi liberamente ed indipendentemente dalla madre. In particolare, il ricorrente sosteneva che i provvedimenti adottati dal Tribunale avevano l’effetto di procrastinare ulteriormente la ripresa degli incontri tra padre e figlio, con il rischio di causare l’irrecuperabilità del rapporto genitoriale, conferendo un mandato amplissimo ai servizi sociali, liberi pertanto di agire secondo la propria discrezione.

La Corte di Cassazione, conferma la sentenza di merito, ritenendo che il Tribunale non abbia negato il diritto del padre ad avere rapporti con suo figlio, ma abbia soltanto sottoposto tale diritto a cautele per tutelare il preminente interesse del minore, data la ferma opposizione di questi a vedere il padre, decidendo di consentire al genitore incontri protetti con il figlio, accompagnati da un percorso psicoterapeutico e sotto la mera vigilanza dei servizi sociali, incaricati di curare la ripresa degli incontri protetti.

Menu