I tempi di visita ai figli minorenni: tra l’esigenza di stabilità e il diritto a relazioni equilibrate

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La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 24937 del 7 ottobre 2019 affronta il tema delle visite delineando in cosa consista l’interesse esclusivo del minore: rigetta la richiesta del padre di ampliare i tempi di visita al figlio, collocato presso la madre, rilevando che il regime proposto (due pernottamenti infrasettimanali nelle settimane in cui non gli compete il week end e due pomeriggi, uno con pernotto ed uno fino alle 21 nelle settimane in cui gli compete il fine settimana, oltre a tutti i pomeriggi fino alle 16) risulti troppo articolato al punto da influire negativamente sulle esigenze di serenità del minore.

La Corte puntualizza che sia il giudice del merito a stabilire le specifiche modalità di esercizio del diritto in questione adeguandolo all’esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto all’art. 155 c.c.

A parere di chi scrive il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, nella pacifica constatazione che l’affidamento condiviso prevede tempi di visita non uguali tra genitori, viene compresso in nome della stabilità del minore. Non è prestata alcuna attenzione alla qualità del tempo trascorso con il genitore non collocatario che, invece, viene relegato ad un’ottica di breve periodo. L’interesse esclusivo del minore può legittimare il disorientamento progressivo della prole con disparità troppo marcate nella frequentazione dei genitori?

L’ordinanza in questione non analizza questa possibilità, svuotando di contenuti il criterio dell’interesse esclusivo.

 

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