Il condominio e l’amministratore condominiale sono responsabili delle lesioni provocate dalla caduta dal tetto del garage / box condominiale se non hanno apposto idonea recinzione o cartelli di avviso della pericolosità del luogo

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Il condominio ed il suo amministratore devono considerarsi responsabili per la caduta dal tetto del garage condominiale di un condomino, ogniqualvolta che non sia stata apposta una recinzione o dei cartelli di avviso in presenza di situazioni di pericolo per l’altrui incolumità. La mera utilizzazione anomala di un luogo destinato ad altro uso, infatti, non è di per sé sufficiente ad integrare il c.d. “caso fortuito” ex art. 2051 c.c., consistente in una condotta umana, posta in essere dal danneggiato o da un terzo, qualificabile come abnorme e assolutamente imprevedibile ed in quanto tale in grado di inserirsi nella serie causale interrompendo il nesso tra la custodia e l’evento dannoso.

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29662 del 12 dicembre 2017 con la quale ha annullato la sentenza della Corte d’appello che non riconosceva la responsabilità civile di un condominio che non aveva posto alcuna protezione e neppure un segnale di pericolo sulla zona dove si trovava un vetrata di un lucernario, posto sul garage condominiale coperto di neve, all’interno del quale cadeva un minore mentre scendeva con uno slittino. In particolare la Corte d’appello affermava l’esclusiva responsabilità dei genitori del bambino infortunato che consentivano un uso improprio della cosa, da essi ben individuata e ben conosciuta, così da integrare un caso fortuito, tale da escludere la responsabilità del custode, ovvero del condominio.

La Corte di Cassazione osserva, in particolare, che il ragionamento dei giudici di secondo grado non può considerarsi corretto, in quanto nella sentenza impugnata il “caso fortuito” idoneo ad escludere la responsabilità, da parte del condominio, ai sensi dell’art. 2051 del c.c., veniva individuato nella condotta del minore, rappresentata da reiterate discese con uno slittino sulla tettoia in vetro della scala condominiale di accesso alle autorimesse, integrante un’utilizzazione impropria e imprevedibile della cosa. Le caratteristiche che rendevano però la condotta del minore imprevedibile e assolutamente impropria venivano desunte dalla Corte territoriale da una condizione di consapevolezza attribuita a soggetti diversi dal danneggiato, ovvero ai genitori di quest’ultimo, che si riteneva avessero una perfetta conoscenza delle caratteristiche del luogo, talmente completa da rendere irrilevante anche la copertura quasi totale della tettoia in seguito ad abbondante nevicata.

Per la Corte d’appello, dunque, il “caso fortuito” avrebbe dovuto essere identificato nel mancato trasferimento da parte dei genitori delle loro conoscenze al minore.

La Corte d’appello non aveva poi tenuto in adeguata considerazione che l’evento dannoso avrebbe potuto evitarsi qualora il custode avesse provveduto ad installare una recinzione o alcuni cartelli di avviso presso la tettoia coperta. Conseguentemente, la Cassazione ha ritenuto che il giudice di secondo grado avesse violato l’art. 2051 c.c. sia in riferimento all’individuazione della responsabilità del custode – di natura pienamente oggettiva che alla individuazione di un caso fortuito che fosse realmente idoneo a creare l’esimente prevista dalla norma.

Il giudice, per stabilire la ricorrenza della responsabilità in base all’articolo 2051 c.c. ed accertare la sussistenza del caso fortuito, deve stabilire se la condotta del danneggiato ha esplicato un’incidenza totale sull’evento o soltanto parziale oppure nessuna incidenza. Nel primo caso è integrato il caso fortuito, nella seconda e terza ipotesi permane la responsabilità oggettiva del custode. Ne consegue che per escludere la responsabilità oggettiva di quest’ultimo occorre che la sua custodia non sia inserita nella serie causale dell’evento, poiché la serie causale concretamente rilevante si rapporta ad una condotta assolutamente abnorme e imprevedibile del soggetto danneggiato o di soggetti terzi.

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