Il figlio di due anni può trascorrere la notte presso il padre in mancanza di elementi che attestino il pregiudizio del pernottamento a danno del minore

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È quanto ha affermato la prima sezione civile della Suprema Corte con ordinanza n. 16125 depositata in data 28/07/2020 riconoscendo ad un padre il diritto di trascorrere almeno una notte alla settimana insieme al figlio di due anni attesa la mancata allegazione di prove a dimostrazione di eventuali pregiudizi a danno del minore in conseguenza del pernottamento.

Il caso vede la Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, accogliere in parte il reclamo proposto da un padre contro il decreto emesso dal Giudice di primo grado che aveva escluso ogni possibilità di pernottamento presso il genitore non collocatario, riconoscendo, invece, al padre il diritto di tenere con sé il minore almeno una notte alla settimana. Avverso tale provvedimento la madre proponeva ricorso in Cassazione denunciando la mancata considerazione dell’interesse prioritario del minore e l’affermazione secondo cui la madre non avrebbe addotto né documentato motivi diversi rispetto alla constatazione della tenera età del figlio.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, sottolineando come, nel caso di specie, la radicale esclusione di ogni forma di pernotto presso il padre fosse stata esclusa radicalmente solo in relazione ad una motivazione generica legata alla tenera età del figlio senza aver allegato alcun specifico pregiudizio.

Il Supremo Collegio evidenzia che in materia di affidamento dei figli è l’interesse materiale e morale dei minori a rappresentare il parametro fondamentale di riferimento, sul punto ribadendo che i provvedimenti dell’autorità giudiziaria in materia di affidamento dei figli di età minore consentono restrizioni al diritto di visita dei genitori solo nell’interesse superiore del minore; nel perseguimento del quale deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione e istruzione della prole.

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