Il Giudice al fine di proteggere i figli minori dispone di poteri istruttori d’ufficio che non risultano pregiudicati dall’attendibilità delle prove allegate dalle parti in caso di omissione di informazioni reddituali da parte del genitore per la quantificazione dell’assegno di divorzio e del mantenimento dei figli

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La Corte Suprema di Cassazione ha emesso una importante decisione (cfr. ordinanza n. 21178/2018) con la quale prende una posizione netta e chiara contro quei genitori che omettono informazioni reddituali importanti al fine di sottrarsi all’obbligo di mantenimento dei figli.

Infatti, si ritiene che il Giudice di merito, al fine di tutelare gli interessi materiali e morali dei figli, può disporre d’ufficio indagini per verificare le condizioni economiche dei genitori. Questo potere dispositivo, che deroga al principio generale dell’onere della prova però, non impedisce al giudicante di ritenere attendibile la relazione investigativa prodotta dalla madre sull’effettiva condizione economico-patrimoniale del padre obbligato.

Nel caso sottoposto all’esame della Corte di Cassazione, si è ritenuto legittimo da parte del Giudice di merito acquisire una relazione tecnica-investigativa di parte prodotto dalla madre al fine di disporre un aumento consistente dell’assegno di mantenimento in favore dei figli minori a carico del padre.

Il principio di diritto formulato dalla Suprema Corte di Cassazione è dunque il seguente: “in considerazione delle finalità pubblicistiche di tutela degli interessi morali e materiali della prole, che sono sottratte all’iniziativa ed alla disponibilità delle parti, ed in virtù delle quali è fatto sempre salvo il potere del giudice di adottare d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, ivi compresi quelli di attribuzione e determinazione della quantificazione del contributo di mantenimento da porre a carico del genitore non affidatario”.

Pertanto, le istanze delle parti relative al riconoscimento ed alla determinazione dell’assegno di divorzio o del contributo di mantenimento della prole non possono essere respinte dal Giudice sotto il profilo della mancata dimostrazione, da parte dell’istante, degli assunti sui quali le richieste sono basate tutte le volte che il Giudice sia comunque in condizione di desumere, per esempio da una attività di investigazione privata contenuta in una relazione tecnica – investigativa, l’attendibilità del dato prospettato dalla parte.

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