Il mantenimento del figlio maggiorenne che percepisce borsa di studio

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È irrilevante il conseguimento di una borsa di studio da parte del figlio maggiorenne ai fini del venire meno dell’obbligo genitoriale al mantenimento.

È la Corte di Cassazione a ribadire tale principio di diritto con ordinanza n.1448/2020, chiarendo come l’indipendenza economica della figlia maggiorenne non appaia dimostrata dal conseguimento di una borsa di studio pari all’importo di euro 800,00=.

La fattispecie in esame vedeva soccombente nel giudizio di merito un padre al quale veniva addebitata la separazione coniugale e stabilito a proprio carico l’obbligo di versare a titolo di contributo al mantenimento di moglie e figlie un emolumento mensile pari ad euro 650,00=.

Per la riforma della pronuncia il padre ricorreva in Cassazione impugnando l’obbligo di provvedere al mantenimento di moglie e prole, deducendo come una figlia maggiorenne fosse economicamente autosufficiente alla luce del conseguimento di una borsa di studio di euro 800,00= oltre alla circostanza di non vivere più presso l’abitazione familiare.

Il Collegio ribadisce il principio di diritto in base al quale l’obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest’ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica. 

La Corte, in merito alla vicenda concreta, chiarisce, infatti, che il raggiungimento di detta indipendenza non è dimostrato dal mero conseguimento di una borsa di studio correlata ad un dottorato di ricerca, sia per la sua temporaneità, sia per la modestia dell’introito in rapporto alle incrementate, presumibili necessità, anche scientifiche, del beneficiario. 

 

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