Il reato di maltrattamenti si configura anche in difetto di una stabile convivenza

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È quanto ha stabilito la sesta sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 37628 depositata in data 11 settembre 2019.

Il Tribunale di Messina condannava l’imputato per il reato a lui ascritto di maltrattamenti contro familiari e conviventi perpetrato in danno della compagna. Contro la sentenza del Giudice del gravame che confermava la condanna inflitta, l’uomo ricorreva in Cassazione per chiedere l’annullamento della sentenza sulla base di quattro motivi di impugnazione.

Giova analizzare il primo motivo attraverso il quale il ricorrente deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 572 c.p., atteso che le parti non erano mai state conviventi, anche alla luce del concepimento di un figlio comune, oltre alla circostanza che i fatti sarebbero accaduti in seguito alla nascita del figlio quando l’unico legame tra le vite indipendenti di ciascuno era rappresentato dalle esigenze di gestione del minore.

La Corte, richiamando giurisprudenza consolidata, evidenzia che il reato di maltrattamenti presuppone una relazione (tra agente e vittima) che richiede un rapporto di stabile affidamento e solidarietà, per cui le aggressioni che il soggetto attivo compie- sul fisico e sulla psiche del soggetto passivo- ledono la dignità della persona infrangendo un rapporto che dovrebbe essere ispirato a fiducia e condivisione.

In particolare, l’esistenza di una prole comune produce un sistema di obblighi e doveri che i genitori devono rispettare anche se non conviventi (…). Per tali ragioni, specifica la Corte, la continuità dei contatti necessariamente connessa a questa situazione determina un ambito nel quale condotte lesive alla dignità personale possono integrare il reato di maltrattamenti.

Pertanto, la condivisione della genitorialità, pur carente di stabile convivenza tra le parti, configura il reato di cui all’art. 572 c.p., posto che la Corte annulla la sentenza impugnata rinviandola alla Corte d’Appello di Reggio Calabria al fine di indagare se la filiazione non sia stata un esito occasionale dei rapporti sessuali ma- almeno nella fase iniziale del rapporto- si sia instaurata una significativa relazione di carattere sentimentale, tale da ingenerare l’aspettativa di un vincolo di solidarietà personale autonoma rispetto ai vincoli giuridici derivanti dalla filiazione.

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