Il tenore di vita matrimoniale non rileva per quantificare l’assegno divorzile

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Nel contesto di un procedimento civile di divorzio, la moglie chiedeva al Giudice di disporre un cospicuo assegno di divorzio, pari ad € 1.500,00 mensili, a carico del marito asserendo la sua mancata possibilità di percepire un reddito proprio.

L’avvocato Alessandro Luciano, prestando assistenza difensiva al marito, rilevava delle circostanze idonee ad escludere l’assegno divorzile a carico di quest’ultimo o, quanto meno, a far emergere l’eccessiva quantificazione operata dalla controparte.

In particolare, l’avvocato Luciano evidenziava:

  • la mancanza di prova fornita dalla moglie sull’inadeguatezza dei mezzi di sussistenza o sull’impossibilità di procurarsi;
  • il possesso da parte della moglie di titoli adeguati per reperire un’attività lavorativa dignitosa;
  • l’inidoneità del quadro clinico della moglie ad escludere la sua capacità lavorativa.

L’avvocato Alessandro Luciano sosteneva, altresì, l’irrilevanza delle allegazioni prodotte dalla moglie circa l’agiato stile di vita goduto nel corso della convivenza coniugale.

Infatti, ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento, non rileva il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, nonostante la durata ultraventennale del vincolo.

Il Tribunale di Padova – pur riconoscendo lo squilibrio patrimoniale tra le parti e disponendo l’assegno divorzile a carico del marito – recepiva gli elementi valorizzati dall’avv. Luciano e non accoglieva la quantificazione del contributo operata dalla moglie (cfr. Tribunale di Padova sentenza n. 1389/2022 depositata il 14/07/2022).

sentenza Tribunale Padova n. 1389-2022

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