Il Tribunale di Treviso nega all’ex moglie l’assegno di divorzio sul presupposto che la donna è in grado di ricercarsi un’occupazione lavorativa nonostante la presenza di una notevole sproporzione tra i redditi dei coniugi

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Nonostante l’esistenza di un rilevante divario reddituale e patrimoniale tra i coniugi, il Tribunale di Treviso ha negato il riconoscimento di un assegno divorzile in favore dell’ex moglie disoccupata, per non avere quest’ultima sopportato, durante il matrimonio, alcun sacrificio, né tantomeno aver contribuito – nemmeno in minima parte – alla formazione e/o all’aumento del patrimonio del marito.

Con un’articolata ed innovativa sentenza, il Tribunale di Treviso ha deciso non solo di rigettare la domanda avanzata dalla donna di vedersi riconoscere il diritto a percepire un assegno divorzile dell’importo di € 1.900,00= mensili, ma ha disposto, altresì, la revoca dell’assegno di mantenimento di circa € 1.100,00= al mese che da più di un anno il marito le versava in adempimento dell’obbligo posto a suo carico in sede di separazione.

Tra i due coniugi sussiste una notevole sproporzione reddituale, in quanto il marito è un professionista trevigiano con uno stipendio di € 4.000,00= al mese, mentre la moglie è una trentacinquenne di origini sudamericane, laureata in economia e disoccupata. Si sono sposati nel 2007 e dopo aver vissuto per qualche anno in America Latina, si sono trasferiti in Veneto, ove nel 2017 il rapporto è entrato in crisi.

Nella causa di divorzio, la donna ha giustificato la sua richiesta di vedersi riconosciuto un assegno divorzile, dell’esorbitante importo di € 1.900,00= al mese, con la motivazione di avere sempre seguito il marito nei suoi trasferimenti lavorativi, accettando di abbandonare il suo paese d’origine pur di rimanergli accanto. Inoltre, la donna avrebbe anche lasciato il proprio posto di lavoro, in qualità di segretaria per stare accanto al marito. In seguito, non sarebbe più riuscita a trovare un’occupazione stabile perché, a suo dire, ad ogni colloquio veniva scartata a causa delle sue difficoltà a parlare bene la lingua italiana.

Il Tribunale di Treviso, pur ritenendo il divario economico tra i due coniugi effettivamente rilevante, motiva la propria decisione di escludere qualsiasi emolumento in favore della moglie, ritenendo che l’attuale situazione di disoccupazione in cui quest’ultima versa, derivi soltanto da colpevole inerzia dimostrata dalla stessa: “Non vi è stato alcun apprezzabile sacrificio della signora, durante la vita coniugale, che abbia contribuito alla formazione o all’aumento del patrimonio”, osserva il Collegio nella sentenza. In pratica, se oggi il marito è benestante il merito non è anche della sua ex moglie: “Seppure la decisione di seguire il marito sia riconducibile a una scelta comune tra i coniugi – si legge nel dispositivo – non vi è alcuna prova che sia stata condivisa anche la decisione della signora di dimettersi dalle attività lavorative in cui era impiegata”.

Il Tribunale ha ritenuto che la donna sia perfettamente in grado di mantenersi autonomamente, considerata la sua giovane età (35 anni), il possesso di un titolo di studio facilmente spendibile, oltre alla conoscenza dello spagnolo, quale lingua madre, aspetti questi che le consentirebbero di reinserirsi agevolmente nel mondo del lavoro, senza necessitare di alcun assegno divorzile, che finirebbe per tramutarsi in una sorta di rendita parassitaria a carico dell’ex marito. In ordine all’asserita difficoltà a rinvenire un’occupazione lavorativa, a causa delle difficoltà a parlare italiano, il Tribunale ha rilevato, che dal trasferimento abitativo della coppia in Italia, avvenuto nel 2014, la donna ha iniziato ad inviare curriculum soltanto in seguito alla presentazione della domanda di divorzio, nel 2018, non essendosi in precedenza mai attivata seriamente per ricercare un lavoro.

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