In caso di danni arrecati all’immobile affittato chi riconsegna il bene locato con gravi danni deve versare il canone di locazione anche per i tempo necessario per le riparazioni

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Nel caso in cui il conduttore, nel momento in cui riconsegna l’appartamento o l’immobile concesso in locazione per usi diversi cagiona dei danni gravi, che potevano essere evitati con un minimo di accortezza e manutenzione deve pagare al proprietario il canone di locazione anche nel periodo successivo.

Ai sensi di una ordinanza della Corte Suprema di Cassazione (cfr. ordinanza n. 6596/19 de 07/03/2019), nel caso in cui il conduttore lascia l’immobile in condizioni fatiscenti, il proprietario è costretto ad affidare i lavori di ristrutturazione ad una impresa.

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Al di là del costo sostenuto per la manutenzione dell’immobile, un ulteriore danno deriva anche dalla durata dei lavori di ripristino, che proprio perché si sono protratti a lungo, hanno impedito di rimettere sul mercato l’appartamento e di trovare un altro inquilino.

La perdita di un guadagno è evidente e consiste nel venire meno dei canoni di affitto che si potevano percepire da altri affittuari in caso di assenza di danni.

A tal proposito, tuttavia, si ritiene rilevante evidenziare che la somma versata a titolo di cauzione serve soltanto a coprire eventuali canoni non versati alla scadenza del contratto. Infatti, il proprietario non può trattenere la cauzione a titolo di risarcimento dei danni lasciati nell’appartamento in assenza di un accordo tra le parti.

Infatti, se il canone di locazione è un importo certo e determinato in quanto indicato nel contratto, per cui è possibile compensarlo con la cauzione, non altrettanto vale per il risarcimento, il cui importo può variare a causa di numerose variabili.

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In altri termini, il proprietario dell’immobile può trattenersi la cauzione a copertura dei danni solo se il locatore cita in giudizio il conduttore davanti al Tribunale affinché venga accertata l’entità dei danni stessi.

Il conduttore che riconsegna l’immobile con gravi danni – eccedenti il degrado dovuto a normale uso dello stesso – è tenuto a versare il canone di locazione anche per il periodo necessario alle riparazioni: questa ipotesi di risarcimento è assimilata al caso di ritardata restituzione dell’appartamento. A tal fine il proprietario non è tenuto  a provare di avere ricevuto altre richieste di affitto.

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