In caso di illegittima segnalazione alla centrale rischi è necessario fornire la prova per ottenere il risarcimento del danno economico ed all’immagine per la lesione della reputazione personale e commerciale

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Chi viene iscritto illegittimamente alla Centrale Rischi della banca d’Italia ha diritto al risarcimento, solo se prova di aver subito un danno.

A stabilirlo è la Corte Suprema di Cassazione con sentenza n. 1931 del 25/01/2017 in relazione alla vicenda di un correntista, che lamentava la mancata concessione del credito da parte di tre istituti bancari dallo stesso interpellati, a seguito di segnalazione alla Centrale rischi, categoria “sofferenze”, illegittimamente effettuata da parte della banca convenuta, chiedendo contestualmente il risarcimento del danno economico ed all’immagine subito, per la lesione della reputazione personale e commerciale.

La Corte sposando la tesi sostenuta dai giudici di merito, pur riconoscendo l’illegittimità dell’iscrizione alla Centrale Rischi effettuata dalla banca convenuta, rigettava tuttavia la richiesta di risarcimento, poiché non riteneva provati, da parte del correntista, i danni per i quali chiedeva il risarcimento (cioè, nello specifico, la compromissione dell’accesso al credito in ragione dell’illegittima segnalazione). Ai fini del risarcimento è necessario, infatti, che il correntista abbia subito un danno effettivo, anche solo di immagine, e che tale danno venga dimostrato.

La responsabilità per l’esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 c.c. richiede infatti l’accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra l’attività e il danno patito dal terzo e, dunque, l’esistenza di un danno. Cosa non provata, nel caso di specie, dove, il ricorrente, oltre al danno economico, derivante dal diniego di accesso al credito, ha denunciato anche un generico danno morale ed una lesione della reputazione personale e commerciale, senza però fornirne alcuna prova. Secondo i giudici di legittimità, inoltre, non può ritenersi che il danno, nell’ipotesi disciplinata dall’articolo 2050 c.c., ed in particolare in quella dell’illegittima segnalazione alla centrale rischi, debba considerarsi in re ipsa, ovvero debba essere reputato sussistente per il fatto stesso dell’illegittimo operato dell’istituto di credito.

Con tale sentenza, inoltre, la Cassazione ha precisato che ai fini della segnalazione a sofferenza, l’intermediario deve effettuare una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente che sta affrontando una situazione di difficoltà economica grave e non transitoria. In pratica, egli deve versare in una condizione patrimoniale di deficit tale da far presumere che vi saranno degli ostacoli al recupero del credito. La banca non può limitarsi a valutare solo il singolo rapporto critico in essere con il cliente, ma deve considerare la sua complessiva situazione finanziaria, analizzando anche eventuali ulteriori rapporti instaurati con altri istituti di credito.

Da quanto detto sopra, si comprende che la segnalazione alla Centrale Rischi è illegittima se l’istituto di credito agisce in base a un semplice ritardo nel pagamento da parte del cliente, oppure sulla scorta del solo fatto che gli estratti conto della controparte presentano un saldo passivo.

La banca, inoltre, ha il dovere di informare il cliente che i propri dati sono stati inseriti alla Centrale Rischi a seguito di segnalazione a sofferenza.

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