In caso di insidie stradali vi è la responsabilità dell’ente pubblico (Comune, Provincia o Regione ) per i danni subiti dall’utente della strada

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In materia di responsabilità per custodia, ai sensi dell’art. 2051 c.c., di una strada soggetta all’obbligo di manutenzione e controllo da parte di un ente pubblico, laddove risulti che un incidente sia stato causato, non da uno scontro tra veicoli, ma dalle condizioni della strada stessa, grava sul danneggiato l’onere di provare il nesso causale tra la situazione di pericolo esistente sulla strada e il sinistro; raggiunta tale prova è onere del custode, convenuto in giudizio per il risarcimento, dimostrare l’inidoneità in concreto della situazione a provocare l’incidente, o la colpa del danneggiato, od altri fattori idonei ad interrompere il nesso causale tra le condizioni del bene ed il danno.

Questo il principio enucleato dalla Cassazione, sez. III civile, sent. n. 11225 del 9 maggio 2017, in relazione ad un incidente verificatosi a carico di una società proprietaria di un veicolo, lungo la strada provinciale, per l’esistenza di una macchia d’olio sul fondo stradale.

Il conducente del veicolo, una volta che la vettura viene a contatto con la macchia d’olio, perde il controllo del mezzo, che invade l’opposta corsia e si scontra, prima con una e poi con una seconda vettura ed infine termina la corsa contro il guard rail. I danni materiali riportati risultano piuttosto consistenti.

Approdata in Cassazione, la causa viene decisa facendo riferimento alle precedenti pronunce della Corte in materia, che ripartiscono l’onere della prova a carico sia del soggetto danneggiato, che del custode della strada, valorizzando la circostanza che i Carabinieri intervenuti a seguito del verificarsi dell’incidente, al fine di chiarirne la dinamica, non avevano accertato alcuna violazione del codice della strada a carico del conducente del mezzo, il quale non era stato sanzionato per eccesso di velocità (cfr. Cass. Civ. n. 26751/2009).

I giudici di legittimità rigettano, pertanto, il ricorso incidentale proposto dalla Provincia controricorrente, stabilendo che non sussiste in giurisprudenza alcuna distinzione tra vizi intrinseci ed estrinseci della cosa in custodia, poiché anche quest’ultimi sono ricondotti alla responsabilità del custode, tranne nelle ipotesi di caso fortuito, ovvero allorquando tali vizi si presentano in maniera inaspettata  o immediata rispetto al sinistro, non potendo pretendere dall’amministrazione un intervento di controllo continuato o comunque collocato a brevissima distanza di tempo dal verificarsi del fattore pericolo dovuto a cause esterne (cfr. Cass. Civ. n.  6101/2013).

Nel caso di specie, la Provincia convenuta in giudizio, per il risarcimento dei danni, non aveva fornito la prova liberatoria prevista dalla legge, in quanto non era riuscita a dimostrare l’inidoneità delle particolari condizioni della strada a provocare il sinistro, né tantomeno la colpa del danneggiato e/o l’esistenza di altri fattori idonei ad interrompere il nesso causale tra le condizioni del bene ed il danno.

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