Inversione del collocamento del figlio in favore del padre ed audizione del minore

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A causa di una crisi matrimoniale, i coniugi decidevano di porre fine al vincolo coniugale e, in sede di divorzio, il Giudice disponeva l’affidamento condiviso del figlio minore d’età con collocamento prevalente presso l’abitazione materna.
In un momento successivo, il rapporto tra la madre ed il figlio si inaspriva a causa delle forti pressioni, scolastiche ed extrascolastiche, rivolte dalla prima ai danni del secondo, il quale mostrava il forte desiderio di trasferirsi a vivere nella casa paterna.
Il padre, preso atto del malessere del figlio, presentava per il tramite dell’avv. Alessandro Luciano ricorso ex art. 9 l. n. 898/1990 avanti al Tribunale di Padova volto ad ottenere la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio in ordine al collocamento del minore.
L’avv. Alessandro Luciano difensore del ricorrente evidenziava le seguenti circostanze a sostegno della domanda di inversione del collocamento del figlio minore presso l’abitazione del padre:
• il rapporto di tensione intercorrente tra il minore e la madre, la quale lo impegnava in attività anche extra scolastiche senza concedergli spazi di libertà;

• il conseguente atteggiamento scontroso e scostante del figlio in ambito scolastico dimostrato mediante la produzione in giudizio di un’email inviata dal professore ai genitori per comunicare la condotta negativa dell’alunno;

• la volontà, manifestata dal minore, di vivere con la famiglia paterna anche per avere la compagnia dei fratelli, quasi coetanei, nati dalla nuova unione del padre.
L’avv. Luciano, altresì, richiedeva al Giudice di disporre l’audizione del minore di quattordici anni al fine di consentire al Tribunale di Padova di valutarne le esigenze e le aspirazioni in relazione all’inversione del collocamento.
Il Tribunale di Padova disponeva l’audizione e, in quella sede, il figlio esprimeva con fermezza la decisione di non voler né vedere né sentire la madre e di voler trasferirsi a vivere dal padre.
Il Tribunale di Padova – tenuto conto delle dichiarazioni del minore – riteneva condivisibili le argomentazioni difensive formulate dall’avv. Luciano ed accoglieva in via provvisoria il ricorso.
Nello specifico, veniva disposta la provvisoria ed immediata inversione del collocamento del minore presso l’abitazione paterna riconoscendo alla madre il diritto di incontrare il figlio per due pomeriggi alla settimana, in considerazione degli impegni scolastici ed extra scolastici dello stesso (cfr. Decreto Tribunale di Padova n. 4978/22 VG. 08/11/2022).

decreto Tribunale di Padova n. 4978-2022

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