La moglie non ha diritto ad un assegno di mantenimento se dotata di attitudine al lavoro

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In una vertenza familiare nella quale la moglie richiedeva per sé un contributo al mantenimento a carico del marito dal quale si stava separando, il Tribunale di Venezia ha negato l’assegno.

Il Tribunale lagunare ha negato l’assegno alla moglie sebbene nel corso di un matrimonio durato quasi trent’anni non abbia mai svolto alcuna attività lavorativa, decidendo, concordemente con il marito, di dedicarsi alla cura della casa e dei figli (cfr. Tribunale di Venezia n. 1412/20).

Il mancato riconoscimento dell’assegno si fonda sulla circostanza che la moglie ha riconosciuto nel corso dell’istruttoria di essere dotata di innegabili attitudini al lavoro ed ha dichiarato di percepire il reddito di cittadinanza nella misura di € 500,00 mensili, risultando, pertanto, evidente che non sussiste alcuna sperequazione reddituale tra i coniugi.

Tale sentenza formula un principio di diritto che sembra negare rilevanza – ai fini del riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie – al contributo fornito dalla moglie alla formazione del patrimonio familiare e del marito ed alla durata del matrimonio, oltre che alla rinuncia della moglie a coltivare proprie aspettative di guadagno in presenza di un accordo con l’altro coniuge finalizzato all’accudimento della prole, così come previsto dall’orientamento costante della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione.

sentenza Tribunale Venezia n. 1412-2020

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