La nomina di un amministratore di sostegno esterno alla famiglia è l’unica soluzione in caso di conflittualità tra i congiunti

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Accade sempre più spesso che a causa dell’acceso conflitto familiare il giudice tutelare sia costretto a nominare un amministratore di sostegno esterno, scelto al di fuori dei componenti della famiglia del beneficiario, al fine di garantire la salvaguardia degli interessi di quest’ultimo, che si teme possa venire messo in secondo piano dal contrasto fra i congiunti.

Amministrazione di sostegno

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Nel caso in esame, la Corte d’Appello di Venezia – con decreto emesso a seguito di reclamo proposto avverso il provvedimento di nomina di amministratore di sostegno esterno alla famiglia – ha ribadito che l’animosità fra i congiunti, confermata dalle reciproche ed avverse iniziative giudiziarie intraprese dai figli del beneficiario, può compromettere, sin dal momento della nomina, la serenità e l’indipendenza delle scelte dell’amministratore di sostegno, qualora fosse individuato all’interno del nucleo familiare.

Le ostilità fra i fratelli vengono infatti indicate come sicuramente foriere di contese che, inevitabilmente, coinvolgerebbero l’amministrazione, in contrasto con l’interesse della procedura di amministrazione di sostegno.

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In particolare, la Corte veneziana si riferisce alle avverse iniziative giudiziarie intraprese dai figli, all’esosità della somma richiesta a titolo di compenso da parte della figlia, propostasi come amministratore di sostegno del padre ed alcune operazioni compiute col patrimonio dell’amministrato che apparivano in conflitto d’interesse col beneficiato.

Per questa ragione il giudice del gravame ha rigettato l’opposizione alla nomina dell’avvocato nominato ADS in alternativa ai familiari – condannando gli opponenti alla refusione delle spese legali in favore dell’ADS costituita – evidenziando che l’istituto dell’amministratore di sostegno è caratterizzato da un “munus publicum”, ovvero è destinato a realizzare l’interesse particolare del beneficiato e, sia pure in via mediata, quello generale della collettività alla migliore protezione dei soggetti che si trovano in condizione di minorata capacità.

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