La responsabilità della banca per il risarcimento al cliente delle somme sottratte e dei danni arrecati dal promotore finanziario

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La Corte di Cassazione – sez. III – civile – con sentenza n. 25442 del 18/12/2015 ha confermato la responsabilità della banca, per qualsiasi comportamento tenuto dal promotore finanziario nell’ambito dell’incarico allo stesso affidato, anche in ipotesi di truffa e appropriazione indebita.

Tale principio è stato sancito con riferimento al caso di un risparmiatore, che aveva consegnato una cospicua somma in contanti nella mani di un promotore finanziario di una banca, il quale non aveva provveduto né ad investirla né a restituirla. La banca veniva condannata dal Tribunale di Milano alla restituzione della somma, mentre la Corte di Appello rigettava l’impugnazione della banca.

La Suprema Corte ha evidenziato che l’art. 31 del Testo Unico Finanziario prevede che la banca presso cui il promotore finanziario presta la propria opera è responsabile solidalmente con il promotore dei danni arrecati al cliente, anche se conseguenti a responsabilità penale del promotore, per truffa o appropriazione indebita di somme di proprietà del cliente.

L’art. 2049 (Responsabilità dei padroni e dei committenti) cod. civ. conferma il principio, affermando che i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

L’intermediario finanziario risponde difatti a titolo oggettivo dei danni causati al cliente dal proprio preposto e questo alla condizione che vi sia un nesso di occasionalità necessaria tra l’attività demandata al promotore finanziario e l’illecito compiuto in danno del cliente.

L’occasionalità necessaria tra le incombenze affidate ed il fatto doloso o colposo del promotore è ravvisabile quindi in tutte le ipotesi in cui il comportamento del promotore rientri nel quadro generale delle attività funzionali dell’intermediario finanziario, che lo ha assunto e lo retribuisce per svolgere le incombenze ad esso affidate.

Quello che rileva è che al terzo in buona fede appaia in concreto che l’attività posta in essere nei suoi confronti e che gli ha causato un danno, rientra nell’incarico affidato al promotore dall’intermediario abilitato (vedi Cass. civ., n. 6829/2011).

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