La responsabilità penale delle persone giuridiche per ridurre la possibilità di utilizzare lo strumento societario come schermo per evitare l’irrogazione di sanzioni in caso di violazione della legge

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Il Decreto Legislativo n. 231/2001, ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della responsabilità penale di società, enti e associazioni, anche prive di personalità giuridica, per particolari reati commessi nell’interesse o a vantaggio del soggetto stesso.

Si tratta di un forma di responsabilità soltanto formalmente di tipo amministrativo, ma di fatto penale, in quanto strettamente connessa alla commissione di reati da parte di soggetti che agiscono in nome e per conto dell’ente rappresentato e caratterizzata dall’autonomia della responsabilità della persona giuridica, elementi tipici della responsabilità penale. Tale forma di responsabilità giuridica va ad integrare quella personalissima del soggetto che ha materialmente realizzato il fatto illecito.

La finalità di tale legge è quella di ridurre il divario tra persone fisiche e persone giuridiche, e con esso la possibilità di utilizzare lo strumento societario come schermo per evitare l’irrogazione di sanzioni in caso di violazione della legge. Come la stessa Cassazione ha avuto modo di dichiarare: “Il sistema sanzionatorio proposto dal D. Lgs. 231/01 opera certamente sul piano della deterrenza e persegue una massiccia finalità special-preventiva” (cfr. Cass. Pen. sent. del 27/03/2008 n. 26654).

Ai sensi della normativa, di cui al D. Lgs. n. 231/2001, affinché sussista la responsabilità penale della persona giuridica è necessario, innanzitutto, verificare che il reato sia riconducibile ad un soggetto apicale o subordinato dell’ente, in secondo luogo che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

La responsabilità dell’ente sussiste, peraltro, anche quando l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile. Di fatto, la società è responsabile anche quando il reato è stato commesso da ignoti o, quando il soggetto è stato assolto (non imputabile).

Basandosi su un’interpretazione letterale dell’articolo 8) del D.lgs. n. 231/2001, si può affermare che l’illecito amministrativo dell’ente ha carattere autonomo e può quindi sussistere anche in mancanza di una concreta condanna del sottoposto o della figura apicale societaria. La responsabilità della società ex d. lgs. 231/01 è una responsabilità diretta e autonoma, che deroga al generale principio “societas delinquere non potest”.

Tuttavia, gli enti possono tutelarsi in via preventiva e strutturata rispetto al rischio di responsabilità da reato ed alle connesse sanzioni.

La legge prevede infatti che, la responsabilità ex D.lgs. n. 231/2001 non sussiste, nel caso in cui l’ente abbia preventivamente adottato ed attuato modelli di organizzazione e gestione idonei ad evitare reati della stessa specie di quello verificatosi.

A tal fine, l’impresa dovrà implementare le misure adottate nel proprio contesto organizzativo e provare che il modello adottato è astrattamente idoneo a prevenire la commissione del reato contestato.

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