L’amministrazione di sostegno non è necessaria nel caso in cui il soggetto da tutelare gode di una rete familiare di assistenza ed ha concordato il proprio ricovero in una struttura di cura a pagamento

  1. Home
  2. Amministrazione di Sostegno
  3. L’amministrazione di sostegno non è necessaria nel caso in cui il soggetto da tutelare gode di una rete familiare di assistenza ed ha concordato il proprio ricovero in una struttura di cura a pagamento

L’amministrazione di sostegno non è necessaria quando vi è una struttura in grado di gestire tutte le esigenze del beneficiario, a seguito di un precedente accordo e con una sicurezza di retribuzione garantita dai mezzi dell’interessato, oltre ad una adeguata rete familiare in grado di dare quell’assistenza personale ed umana essenziale per l’attuazione delle persona e delle sue peculiarità.

Non in tutti i casi, pertanto, l’istituto dell’amministrazione di sostegno rappresenta la soluzione migliore, potendo a volte ottenere lo stesso risultato anche senza alcuna limitazione dell’autonomia della persona bisognosa, così come riconosciuto dal Tribunale di Milano, con un interessante decreto emesso in data 03/11/2014, nel quale si affronta la questione di un paziente di una struttura sanitaria ospitato a seguito di un accordo che include l’obbligo di protezione e assistenza sanitaria e rende del tutto superfluo l’intervento del Giudice Tutelare.

In particolare, il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno era stato presentato avanti al Tribunale di Milano, a causa di prodigalità, dalla moglie di un soggetto ricoverato presso una casa di cura, per il pagamento della cui retta l’uomo destinava l’intera pensione percepita.

Il Tribunale, nel rigettare il ricorso, ritenendo che nulla sia stato allegato e provato in relazione alla presunta prodigalità, rileva, altresì, che non basta la mera situazione di “diversità” (fragilità) del soggetto ma è necessario che tale fragilità causi uno strappo nell’esercizio dei diritti o precluda vantaggi o altre utilità, con ostacoli non altrimenti evitabili. In questo contesto, l’amministrazione certamente non ha ragion d’essere se già la famiglia per solidarietà o gli ausiliari retribuiti per dovere, provvedono alle esigenze della persona vulnerabile. Infatti, l’attivazione di una figura di protezione presuppone, nell’accertato riscontro di una disabilità del beneficiario, che vi siano effettivi ed attuali bisogni cui far fronte e che a tal fine non soccorra già un’idonea rete familiare, ove non sussistono conflitti ovvero dubbi sul perseguimento degli esclusivi interessi del soggetto debole da parte del contesto familiare che lo assiste, anche svolgendo talune incombenze per suo conto; pertanto, la nomina di un amministratore di sostegno non è affatto necessaria ed opportuna in ogni situazione di “incapacità” ma impone piuttosto una valutazione della complessiva situazione della persona in difficoltà; per cui apprezzata la sussistenza di una protezione familiare e sociale del beneficiario, non possono ritenersi sussistenti, in relazione ai concreti interessi cui occorre allo stato attuale provvedere, i presupposti per attivare una figura di protezione, quale è l’amministratore di sostegno.

Osserva il Tribunale che appare conforme alla lettera ed allo spirito della legge istitutiva dell’amministrazione di sostegno attingere a questa misura protettiva quando ve ne sia un concreto e soprattutto attuale bisogno, non potendosi accedere a domande presentate per la mera e futura eventualità del venir meno di un sistema di protezione spontaneo» (cfr. Trib. Busto Arsizio, sez. Gallarate, decreto 12 ottobre 2011, g.t. V. Conforti).

Tali conclusioni vanno a maggior ragione confermate dove la protezione della situazione di vulnerabilità costituisce il precipuo oggetto di un contratto oneroso con un operatore professionale che, discrezionalmente e in regime di libero mercato, sceglie di contrattare nel settore dei soggetti deboli. Valga ricordare che il beneficiando, nel caso di specie, affronta una spesa di circa euro 4.000,00 per il pagamento delle spese di cura. Ebbene: è la stessa Casa di Cura che, quindi, deve garantire, per contratto, quella rete di protezione che rende del tutto superfluo l’intervento del giudice tutelare.

Nemmeno l’amministrazione di sostegno può essere attivata solo per soddisfare requisiti burocratici previsti in astratto da risoluzioni o regolamenti. Si vuol far riferimento a quelle direttive regionali, comunicate alle Strutture residenziali che si occupano di soggetti deboli, le quali sollecitano, ai fini dell’accreditamento, l’apertura di amministrazioni di sostegno per i pazienti ricoverati. Questa forma di intervento su base regionale è in contrasto con la fonte primaria (artt. 404 e ss c.c.) poiché richiede sempre e comunque una misura di protezione giuridica trascurandone l’assoluta residualità ed eccezionalità; peraltro, la misura protettiva non si surroga all’assistenza sociale pubblica e non manleva l’operatore sanitario privato o pubblico dalle responsabilità che discendono dagli obblighi assunti per contratto o legge. In conclusione, in linea di principio, l’amministrazione di sostegno non è necessaria dove il paziente sia collocato in struttura di cura – retribuita per il suo compito – e possa beneficiare di una idonea rete familiare.

Menu