L’assegnazione della casa familiare in caso di separazione o divorzio: la convivenza con figli maggiorenni

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L’assegnazione della casa familiare è disciplinata dall’art. 337 sexies c.c “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli” e dall’art. 6 comma 6 L. 898/1970: “l’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con i quali i figli convivono oltre la maggiore età”.

La casa familiare è assegnata al genitore con il quale i figli, minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, convivano stabilmente.

L’istituto è funzionale, infatti, a tutelare l’interesse dei figli alla conservazione dell’habitat domestico nel quale sono radicate consuetudini di vita e relazioni sociali.

Emesso il provvedimento del giudice, il genitore non assegnatario è tenuto a lasciare la casa coniugale nella quale non può più rientrare senza l’autorizzazione del genitore affidatario.

In relazione ai figli maggiorenni, la giurisprudenza ha mutato più volte orientamento circa il criterio di collegamento stabile del figlio in relazione all’assegnazione della casa coniugale. Oggi, l’opinione prevalente ritiene che i parametri siano il centro di interessi e attività del figlio e la stabile convivenza.

La Cassazione, con ordinanza n.11844/2019, chiarisce che “il carattere del tutto saltuario dell’utilizzazione da parte della prole dell’originaria casa familiare escluda che questa possa ancora rappresentarne l’habitat domestico e, di conseguenza, il centro dei suoi affetti (Cass. n. 11218/2013) e, come la nozione di convivenza rilevante agli effetti dell’assegnazione della casa familiare comporti la stabile dimora del figlio presso l’abitazione di uno dei due genitori, con eventuali, sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, della ipotesi di saltuario ritorno presso detta abitazione per i fine settimana, ipotesi nella quale si configura invece un rapporto di mera ospitalità”.

Tale valutazione richiede numerosi accertamenti al fine di verificare se si tratti di presenza effettiva e prevalente o discontinua ospitalità.

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