L’assegnazione della casa familiare non è pregiudicata qualora uno dei coniugi se ne allontani provvisoriamente a causa dell’insostenibilità della crisi familiare

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È quanto ha disposto il Tribunale di Rovereto con la sentenza n.180 del 9/07/2019

La fattispecie sottoposta la vaglio del Tribunale vedeva una madre chiedere l’assegnazione della casa familiare nonostante se ne fosse allontanata  in modo temporaneo con le figlie minori a causa dell’intollerabilità della convivenza familiare.

Il marito si costituiva in giudizio argomentando sull’infondatezza di tale richiesta.

Il Giudice di prime cure opera una differenziazione fra il volontario allontanamento dalla casa familiare assegnata a un genitore collocatario della prole minorenne e l’allontanamento attuato in epoca antecedente la proposizione del giudizio come nel caso in esame. In secondo luogo la Corte analizza quanto disposto dall’art. 337 sexies c.c. ai sensi del quale il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli, sottolineando che l’articolo di cui sopra sancisce il divieto di modifica in pejus delle condizioni di crescita dei figli minori.

Per tali ragioni, atteso che la decisione della moglie era apparsa dettata dalla necessità di tutelare il benessere psico-fisico delle figlie alla luce della travagliata e pregiudizievole crisi familiare e alla luce dell’interesse preminente della prole a mantenere un habitat domestico ideale per la prosecuzione della crescita garantito dalla casa familiare in cui era vissuta fino a quel momento, la Corte accoglieva la richiesta di parte ricorrente disponendo l’assegnazione della casa coniugale in suo favore.

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